La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5523 depositata il giorno 8 marzo 2018, affronta, tra gli altri, il tema della legittimità di un licenziamento per giusta causa intimato sulla base dei contenuti di alcune email inviate dall’indirizzo di posta elettronica del lavoratore destinatario della sanzione espulsiva e quindi del loro valoro probatorio. La valutazione della Corte fa leva sulla non assoluta certezza della riferibilità dei messaggi “al suo autore apparente”, essendo email prive della firma elettronica e, quindi, della natura di scrittura privata ex art. 2702 cod. civ. A tal proposito la Corte evidenzia che le email tradizionali (quali quelle prodotte in giudizio dalla società e su cui si è fondato il licenziamento) risultano modificabili e non sono in grado di garantire l’identificabilità del suo autore. Pertanto, a parere della Corte, dette email sono, in base all’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 (cd Codice dell’amministrazione digitale), un documento informatico sottoposto al libero apprezzamento del giudice di merito. Alla luce di questo ragionamento, la Corte giunge a ritenere infondato il ricorso datoriale avverso la sentenza della Corte d’Appello territorialmente competente che – in riforma della sentenza del giudice di primo grado – aveva ritenuto illegittimo il licenziamento e condannato la stessa al pagamento dell’indennità supplementare e dell’indennità sostitutiva del preavviso.

La Corte di Cassazione, con sentenza del 1° marzo 2018 n. 4883, ha dichiarato ritorsivo, confermando la decisione di primo e secondo grado, il licenziamento per giusta causa intimato ad un lavoratore perché accusato di aver simulato lo stato di malattia. Ciò in quanto lo stato morboso in cui lo stesso versava era risultato effettivo sulla scorta di dati obiettivi e di logiche considerazioni che muovevano dal suo intento manifesto di continuare nello svolgimento dell’attività alle dipendenze della società. Inoltre, sempre secondo la Suprema Corte, il quadro probatorio delineato era univoco nel collegare l’atto di recesso datoriale al rifiuto da parte del lavoratore di accettare una transazione delle questioni economiche inerenti al pregresso rapporto di lavoro, così configurandosi l’intento ritorsivo che lo ispirava. Pertanto, la Corte ha dichiarato nullo il recesso datoriale, condannando la società alla reintegra del lavoratore nel proprio posto di lavoro ed al pagamento delle spese di lite. In sostanza il licenziamento, quale atto interruttivo del rapporto di lavoro, deve essere adottato solo a fronte di una condotta scorretta del dipendente tale da ledere il vincolo di fiducia intercorrente tra le parti e non come forma di vendetta, pena la sua illegittimità.

Il Responsabile del Trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento in materia di protezione dei dati personali (il “GDPR”), è il soggetto esterno che tratta i dati personali per conto del Titolare. Il Responsabile deve essere nominato con un contratto/atto giuridico che lo vincoli al Titolare e ha precisi obblighi di trasparenza e di garantire la sicurezza dei dati, oltre ad essere tenuto ad adottare idonee misure tecniche ed organizzative.

Il 22 marzo 2018 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (il “Regolamento”). Lo schema di decreto statuisce in modo perentorio che a partire dal prossimo 25 maggio il D.Lgs. 196/2003 (cd “Codice Privacy”) si intenderà abrogato e che la normativa in materia di privacy sarà integralmente regolata dal decreto medesimo e dal Regolamento, ponendo fine ai dubbi che sul punto si erano frapposti nel corso degli ultimi tempi. Fra le novità più rilevanti vi è la vasta depenalizzazione in caso di violazione della “nuova” disciplina, in considerazione della forte dissuasività esercitata dalle sanzioni amministrative alla luce dell’art. 83 del Regolamento. Residuano quelle condotte che, per l’impatto particolarmente lesivo che possono esercitare sull’attività del Garante, assurgono a fattispecie penalmente rilevanti. Sono, quindi, puniti con la reclusione i soggetti che, nei procedimenti davanti al Garante, dichiarano o attestano il falso oppure cagionano intenzionalmente una interruzione o turbano la regolarità dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante stesso.  In chiusura si precisa che lo schema di decreto prevede l’“inutilizzabilità dei dati”, com’era logico aspettarsi, quale conseguenza diretta ed immediata dell’eventuale trattamento illecito dei dati, rappresentando, unitamente alle sanzioni amministrative, una tutela ex post per l’interessato. Resta inteso che lo schema potrebbe subire modifiche prima dell’approvazione finale.

Il 9 marzo scorso Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, dopo anni di tentativi non andati a buon fine, hanno sottoscritto il c.d. Patto di Fabbrica, un accordo che definisce un quadro di regole condivise in materia di contrattazione, relazioni industriali, rappresentanza, welfare e sicurezza aziendale. Il Patto si pone quale obiettivo principale quello di ammodernare e ridefinire le relazioni industriali e gli assetti della contrattazione collettiva nell’ottica di assicurare la crescita del Sistema Paese nel suo complesso. Nell’ambito degli accordi raggiunti tra le parti sociali, va sicuramente posto l’accento sulla riaffermazione della centralità e della rilevante funzione del contratto nazionale, fonte di regolazione dei rapporti di lavoro e di garanzia dei trattamenti economici e normativi nonché strumento per incentivare lo “sviluppo virtuoso” della contrattazione di secondo livello dove gli aumenti salariali saranno strettamente legati alla produttività, alla qualità, all’efficienza, alla redditività ed all’innovazione aziendale. Particolare attenzione è anche dedicata alla valorizzazione dei processi di digitalizzazione e alle forme di partecipazione dei lavoratori. Inoltre è stata introdotta la misurazione della rappresentanza delle associazioni datoriali in chiave anti dumping così da evitare la proliferazione di contratti collettivi “pirata”, stipulati da sigle prive di rappresentanza e contenenti con condizioni economiche e normative capaci di alterare la concorrenza. In tale ambito, viene affermata la funzione certificatrice e di monitoraggio del CNEL. Il Patto di Fabbrica rappresenta sicuramente un traguardo importante per le relazioni industriali anche se, allo stato, costituisce una piattaforma di politica economica fatta di buone intenzioni alle quali occorrerà dare un seguito concreto per garantire l’auspicata crescita del Sistema Paese.