La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25147/2017, ha stabilito che è legittimo il licenziamento del dipendente che copia su una pen drive personale, senza autorizzazione del datore di lavoro, alcuni dati aziendali riservati, anche se queste informazioni non vengono divulgate a terzi.  Ciò in quanto la violazione dei doveri contrattuali si verifica anche quando una certa condotta, pur non producendo un danno concreto, ha una intrinseca potenzialità lesiva degli interessi del datore di lavoro. La Corte ha ritenuto, infatti, che il licenziamento fosse legittimo in quanto la condotta contestata al dipendente era da considerarsi censurabile in base alla previsione dell’art. 52 del CCNL del settore chimico applicato in azienda. Nello specifico, il predetto articolo contempla tra le ipotesi sanzionabili con il recesso, il furto, il danneggiamento volontario di beni dell’impresa ed il trafugamento di disegni, utensili e schede di proprietà aziendale. E secondo i Giudici di legittimità la semplice copiatura di dati rientra in tali ipotesi, avendo ravvisato nel comportamento del lavoratore una condotta consapevole, rispetto alla quale era del tutto irrilevante la mancanza di adozione di misure informatiche da parte del datore di lavoro atte a proteggere i dati stessi.

Il licenziamento per riduzione del personale o il licenziamento per giustificato motivo oggettivo esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, ai sensi dell’art. 10, comma 4, della Legge n. 68/1999, è annullabile qualora, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, non risulti rispettata la quota d’obbligo in relazione ai lavoratori rimanenti in organico.

Durante la seduta del 18 ottobre 2017, il Senato ha approvato con modificazioni il disegno di legge n.2208/2016, recante disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (cd whistleblwong). Per quanto concerne il settore privato, il disegno di legge prevede delle modifiche al decreto legislativo 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. Viene, infatti, introdotto, all’art. 2 del predetto decreto, il dovere in capo a chi riveste funzioni di direzione dell’ente, a chi è sottoposto alla vigilanza di quest’ultimo e a chi collabora a qualsiasi titolo con l’ente stesso, di presentare segnalazioni di illeciti che si ritengano essersi verificati. Inoltre la norma sancisce (i) il divieto di misure discriminatorie nei confronti del “segnalante” (cd whistleblower), la cui violazione comporta una denuncia all’Ispettorato del lavoro; (ii) la nullità del licenziamento ritorsivo eventualmente intimatogli nonché del mutamento di mansioni e di qualsiasi altra misura adottata nei suoi confronti in ragione della segnalazione. L’iter legislativo dovrebbe concludersi entro la fine di questa legislatura e permetterebbe all’Italia di allinearsi ad altri paesi, come gli Stati Uniti e l’Inghilterra, in cui il fenomeno è ormai da tempo ampiamente regolamentato.

È stato ratificato l’accordo di rinnovo del CCNL per le piccole e medie imprese metalmeccaniche e istallazione di impianti, sottoscritto il 4  luglio scorso dall’Unionmeccanica Confapi e dai sindacati di categoria Fiom–Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil. Il contratto, la cui sottoscrizione formale è avvenuta lo scorso 21 ottobre, è stato firmato a seguito delle consultazioni dei lavoratori avvenute il 24 e 25 luglio e interesserà circa 360000 lavoratori, di cui 34000 tra le piccole e medie imprese del settore metalmeccanico. L’intesa avrà durata quadriennale e l’aumento sui minimi verrà calcolato sulla base dell’inflazione degli Indici dei Prezzi al Consumo a partire dal 1° novembre 2017, con l’erogazione, per i lavoratori in forza al 1° luglio 2017, di una tantum di 80 euro lordi con la retribuzione del mese di ottobre 2017. Tra le altre è stato previsto: (i) a far tempo dal 1° gennaio 2018, un versamento alla sanità integrativa pari ad Euro 60; (ii) l’erogazione, negli anni 2018 (da marzo), 2019 e 2020 (a partire da gennaio di ciascuno di questi anni), di 150 Euro come “flexible benefits” e (iii) il versamento da parte dei lavoratori non iscritti al sindacato di una quota associativa straordinaria pari ad Euro 35 per l’attività di negoziazione svolta. L’intesa prevede l’affissione da parte del datore di lavoro in bacheca di un comunicato sulla richiesta di questa quota associativa da trattenere con la retribuzione del mese di febbraio 2018, rispetto alla quale i lavoratori non iscritti devono esprimersi entro il prossimo 15 dicembre.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto del 12 settembre u.s., ha definito i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie destinate ai datori di lavoro del settore privato che abbiano previsto nei contratti collettivi aziendali, istituti di conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori. Si tratta di uno sgravio contributivo, emanato in attuazione dell’art. 25 del D. Lgs. n. 80/2015, che affida alle parti uno strumento utile per valorizzare il ruolo della contrattazione di secondo livello. In particolare, il decreto prevede il riconoscimento del beneficio ai datori di lavoro che (i) abbiano sottoscritto e depositato contratti collettivi aziendali (anche in recepimento di contratti collettivi territoriali) recanti l’introduzione di misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata innovative e migliorative rispetto a quanto già previsto dai contratti collettivi nazionali di riferimento, ovvero dalle disposizioni normative vigenti o (ii) abbiano previsto nei contratti collettivi aziendali l’estensione o l’integrazione di misure già indicate in precedenti contratti collettivi aziendali. Le misure di conciliazione debbono riguardare l’area della genitorialità, le forme e modalità di flessibilità organizzativa e gli interventi di welfare aziendale. Ai fini dell’ammissione allo sgravio la relativa richiesta dovrà essere inoltrata telematicamente all’INPS entro il 15 novembre p.v. per i contratti depositati entro il 31 ottobre 2017, a valere per le risorse stanziate per l’anno in corso, ed entro il 15 novembre 2018 per i contratti depositati entro il 31 agosto 2018, a valere per le risorse stanziate per l’anno 2018.