La Grande camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, con sentenza n. 61496/08, depositata in data 5 settembre 2017, nel caso Barbulescu contro Romania, ha condannato la Romania perché i controlli disposti dal datore di lavoro privato nei confronti di un dipendente, poi licenziato per utilizzo dell’email aziendale per fini personali, non erano stati effettuati rispettando alcuni criteri necessari a garantire il giusto equilibrio tra i diversi interessi in gioco. In particolare – sulla base dell’assunto per il quale la nozione di vita privata di cui all’art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali deve includere ogni aspetto che permette all’individuo di sviluppare la propria identità sociale, compresa l’attività lavorativa – la Corte ha chiarito che i controlli del datore di lavoro sulle email spedite da un dipendente dal computer aziendale, per fini personali, possono essere ammessi solo nel rispetto di alcuni parametri. Tali parametri sono stati individuati nell’informazione preventiva, nell’impossibilità di ricorrere a misure meno intrusive e nell’esistenza di gravi motivi che spingono l’azienda al controllo. A livello europeo, dunque, sono stati ribaditi i principi fondamentali in materia di privacy nell’ambito del rapporto di lavoro, del resto, già noti alla normativa ed alla giurisprudenza italiana.

La giurisprudenza è ormai unanime nel ritenere che il datore di lavoro può demandare ad una agenzia investigativa il controllo finalizzato all’accertamento dell’utilizzo improprio da parte dei lavoratori dei permessi di cui alla L. n. 104/1992. Ciò in quanto tali permessi non possono essere utilizzati per soddisfare proprie esigenze personali (ad es. serate danzanti o vacanze), venendo ad integrare siffatta condotta l’ipotesi dell”abuso di diritto”, lesiva dei principi di correttezza e buona fede che sottendono un normale rapporto di lavoro.

Con interpello n. 2 del 9 agosto 2017, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto al quesito presentato da Confcommercio in riferimento alla corretta interpretazione della disciplina del diritto di precedenza dei lavoratori assunti a tempo determinato. In particolare, l’organizzazione istante ha chiesto se possano o meno costituire violazione del diritto di precedenza di un lavoratore a tempo determinato: (i) la prosecuzione del rapporto di lavoro in essere con l’apprendista al termine del relativo periodo di formazione; (ii) la nuova assunzione, con contratto di apprendistato, di un lavoratore. In risposta al primo quesito, il Ministero ha chiarito che, poiché l’apprendistato nasce come un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, va esclusa la violazione della disciplina del diritto di precedenza atteso che ai fini dell’esercizio di tale diritto rileva il momento dell’assunzione dell’apprendista che si realizza, per l’appunto, con l’attivazione del contratto di apprendistato e non con la successiva fase di naturale prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione. In risposta al secondo quesito, il Ministero ha precisato che una nuova assunzione con contratto di apprendistato determinerà la violazione del diritto di precedenza del lavoratore a tempo determinato solo qualora il lavoratore a termine risulti già qualificato per la mansione oggetto del contratto di apprendistato in virtù dei pregressi rapporti di lavoro a tempo determinato. Tale ultima ipotesi, suggerisce di prestare particolare attenzione al bagaglio professionale del lavoratore a termine al fine di non incorrere in violazioni della normativa in materia di diritto di precedenza.

Il Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679, che diverrà pienamente operativo dal 25 maggio 2018, ha, tra le altre, introdotto la figura del Responsabile della protezione dei dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO). A fronte delle prime richieste di chiarimenti in merito alla sua nomina, il Garante della Privacy, con la Newsletter n. 432 del 15 settembre 2017, ha fornito determinate indicazioni. Nella specie, l’Autorità ha chiarito che le pubbliche amministrazione così come i soggetti privati nel scegliere il Responsabile della protezione dei dati devono verificare la presenza di competenze ed esperienze specifiche, non essendo, invece, richieste particolari attestazioni formali sul possesso di conoscenze e l’iscrizione in appositi albi. A parere del Garante, il Responsabile della protezione dei dati deve, infatti, avere un’approfondita conoscenza della normativa e delle prassi in materia di privacy, nonché delle norme e delle procedure amministrative che caratterizzano lo specifico settore di riferimento. In ogni caso il Garante si è riservato di fornire ulteriori indicazioni anche all’esito dei quesiti e delle richieste di approfondimento sul Regolamento, raccolti nell’ambito di specifici incontri che lo stesso avrà con enti sia pubblici che privati.

Il Tribunale di Lodi, con sentenza n. 99 depositata in data 6 luglio 2017, ha accertato l’intervenuta prescrizione del credito oggetto di cartella esattoriale. Nello specifico una società, con ricorso iscritto a ruolo nel febbraio 2017 e ritualmente notificato all’INAIL, adiva l’autorità giudiziaria affinché dichiarasse prescritto il credito di cui alla cartella di pagamento alla stessa notificata nel maggio del 2004. All’esito del procedimento il Giudice assegnatario della causa ha ritenuto fondata l’eccezione di parte ricorrente, richiamando la recente sentenza delle Sez. Unite della Corte di Cassazione. Queste ultime, a composizione del contrasto formatosi sul punto, hanno statuito che la prescrizione dei contributi è quinquennale anche nel caso di mancata opposizione alla cartella di pagamento (sentenza 17 novembre 2016, n. 23397). Le Sez. Unite, infatti, hanno osservato che la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l’art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. In considerazione di quanto espresso dalle Sez. Unite, il Tribunale ha rilevato che la prescrizione non è stata mai interrotta dall’Istituto, accogliendo così il ricorso della società, con compensazione delle spese di lite.