La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14862 del 15 giugno 2017, ha dichiarato legittimo il licenziamento disciplinare (pur confermando la conversione effettuata dalla corte d’appello da licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo) intimato ad un dipendente che ha utilizzato la connessione all’Internet aziendale per fini personali  in modo sistematico (nello specifico n. 47 connessione nell’arco di 60 giorni per la durata complessiva di 45 ore). Così facendo il dipendente ha, per la Corte, violato gli obblighi di fedeltà, correttezza e buona fede che sottendono un normale rapporto di lavoro.  In questo contesto la Suprema Corte ha, altresì, osservato che non vi è stata alcuna lesione del diritto alla riservatezza del dipendente, essendosi la società “limitata a verificare l’esistenza di accessi indebiti alla rete ed i relativi tempi di collegamento, senza compiere alcuna analisi dei siti visitati dal dipendente durante la navigazione o della tipologia dei dati scaricatiti”. Così come la stessa ha ritenuto insussistente una qualsivoglia violazione dell’articolo 4 dello statuto dei lavoratori. Ciò in quanto tale violazione sussiste  allorquando il controllo riguarda lo svolgimento della prestazione ma non l’accertamento di eventuali illeciti del dipendente che possono ledere l’integrità patrimoniale dell’azienda, minando il suo normale funzionamento.

Dal 14 giugno 2017 è ufficialmente diventato operativo il lavoro agile (cd smart working), inteso come “una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato”, svolta in parte nei locali aziendali ed in parte all’esterno, senza una postazione di lavoro fissa, ma nei limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Tale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro deve essere stabilita con accordo scritto tra le parti, anche con forme di organizzazioni per fasi, cicli e obiettivi, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

L’art. 15, comma 1, lettera a) della Legge 22 maggio 2017 n. 81 (cd Jobs Act degli autonomi), pubblicata in Gazzetta il 13 giugno 2017 ed entrata in vigore il successivo 14 giugno, nell’intervenire sui contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ha introdotto, lasciando inalterato l’impianto di cui al D.Lgs. n. 81/2015, una precisazione all’art. 409, n. 3, cod. proc. civ.. Nello specifico viene previsto che la collaborazionesi intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa. Ciò significa che si è presenza di co.co.co. genuine ogni qualvolta le parti, pur accordandosi sulle modalità di coordinamento, lasciano piena autonomia al collaboratore nella concreta attuazione del proprio incarico.

In data 20 giugno 2017 è stato firmato l’Accordo di rinnovo del C.C.N.L. per gli addetti del settore orafo, argentiero e della gioielleria. Il C.C.N.L. che sarà valido fino al 30 giugno 2020, introduce diverse novità. Innanzitutto, i minimi contrattuali sono stati incrementati con decorrenza dal mese di giungo 2017 e per i successivi anni verranno adeguati sulla base dell’inflazione registrata dall’indice dei prezzi armonizzato a livello europeo. Sempre sotto il profilo economico, è stata prevista l’erogazione, con la retribuzione afferente il mese di ottobre 2017, di una somma forfettaria di 80 Euro lordi a titolo di una tantum. Inoltre, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, le aziende dovranno attivare piani di flexible benefit per un costo massimo di Euro 100. Tale importo, con decorrenza dal 1° giungo 2019 dovrà essere elevato ad Euro 150 e dal 1° giugno 2010 ad Euro 200. Il C.C.N.L. prevede poi, in relazione al Fondo di previdenza complementare Cometa, l’aumento della contribuzione a carico dell’azienda e, in relazione al Fondo di assistenza sanitaria integrativa métaSalute, l’estensione della copertura sanitaria in favore di tutti i lavoratori e dei relativi familiari a carico, con contribuzione a totale carico dell’azienda per un valore pari a 156 Euro annue.

Il subappalto nel nuovo codice dei contratti pubblici: un convegno in Confindustria Firenze, il prossimo 27 giugno, ne affronterà i profili civilistici, amministrativi e penali. Nella sua relazione, Alberto De Luca farà una disamina degli aspetti giuslavoristici.

 

Parteciperanno anche il senatore Riccardo Nencini, Viceministro Infrastrutture e Trasporti e Luigi Salvadori, Presidente di Confindustria Firenze. Moderatore Elena Quadri, magistrato presso il TAR Lombardia.

 

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