E’ stato convertito in legge (legge 20 aprile n. 49) il d.l. n. 25 con cui tra le altre è stato cancellato, in tema di appalto, il beneficio della preventiva escussione del debitore principale (introdotto nel 2012). Pertanto, il committente potrà essere aggredito anche prima dell’appaltatore per eventuali crediti retributivi, contributivi e premi assicurativi, salvo poi il diritto di agire nei confronti di quest’ultimo per ottenere il rimborso di quanto già pagato.
È stato pubblicato, lo scorso 30 marzo, il D.Lgs. 38/2017, relativo alla lotta alla corruzione nel settore privato. Questa manovra legislativa tende ad estendere il novero dei soggetti attivi autori del reato di cui all’art. 2635 cod. civ., includendovi, oltre a coloro che rivestono effettivamente ruoli apicali di amministrazione e controllo all’interno dell’azienda, tutti quei soggetti che vi svolgono comunque funzioni direttive. Vengono, altresì, ampliate le condotte passibili d’essere assoggettate a sanzione, facendovi rientrare, tra le altre, (i) la mera sollecitazione del denaro o di altra utilità non dovuti da parte del soggetto interno alla società nonché (ii) l’offerta di denaro o altra utilità non dovute da parte del soggetto estraneo a personale interno affinché questi compia o ometta di compiere atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà. La normativa interviene anche sul testo del D.Lgs n. 231/2001, modificando la lettera s-bis dell’art. 25-ter, comma 1. Nella specie (i) sono state aggravate le sanzioni pecuniarie già previste per il reato presupposto di “Corruzione tra privati”, che vanno ora da un minimo di 400 fino ad un massimo di 600 quote; ed (ii) è stato introdotto il reato presupposto di “istigazioni alla corruzione tra privati”, le cui sanzioni pecuniarie vanno da un minimo di 200 ad un massimo di 400 quote. Si applicano in entrambi i casi, altresì, le sanzioni interdittive. Pertanto, i Modelli di organizzazione gestione e controllo, già implementati, dovranno essere adeguati al fine di non incorrere nelle summenzionate sanzioni.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, il 19 aprile 2017, ha firmato il decreto attuativo dell’Ape sociale. Si tratta di una misura sperimentale, in vigore dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, volta ad accompagnare alla pensione i soggetti svantaggiati o che si trovano in condizioni di disagio. In particolare, ne possono beneficiare i soggetti che (i) abbiano compiuto 63 anni di età ed (ii) abbiano maturato 30 anni di contributi se disoccupati, invalidi o con parenti di primo grado con grave disabilità o 36 anni di contributi se hanno effettuati lavori pesanti. Questa misura è a carico dello Stato ed è erogata dall’INPS (su domanda) sino al raggiungimento dell’età necessaria per poter godere della pensione di vecchiaia o dei requisiti per accedere alla pensione anticipata. Prima di essere pubblicato in Gazzetta, il testo dovrà, però, superare il vaglio del Consiglio di Stato.
Come noto, con il decreto n. 25/2017, approvato a marzo dal Governo e convertito in legge dal Parlamento (legge n. 49/2017), è stata abrogata la disciplina relativa al lavoro accessorio ed è conseguentemente caduto nel nulla il relativo referendum abrogativo. L’INPS, con il messaggio n. 1652 del 14 aprile 2017, ha così fornito le istruzioni per guidare gli operatori nel determinare la sorte dei voucher acquistati nelle more della definitiva abrogazione (31 dicembre 2017). In particolare si chiarisce che per tutti i buoni lavoro per i quali la procedura di acquisto si sia perfezionata entro il 17 marzo 2017 sarà possibile per i datori di lavoro procedere all’utilizzo e alla comunicazione delle prestazioni lavorative, che dovranno essere svolte non oltre il termine ultimo del 31 dicembre 2017. Non sarà possibile, invece, registrare tramite la procedura telematica del lavoro accessorio prestazioni lavorative in assenza di buoni lavoro il cui acquisto si sia perfezionato entro il 17 marzo 2017. Per i soli voucher telematici, i versamenti effettuati con bollettino postale, bonifico, F24 e portale dei pagamenti, in data successiva al 17 marzo 2017 non possono essere utilizzati e verranno, pertanto, rimborsati a cura delle strutture territoriali dell’Istituto, previa verifica del regolare afflusso dei fondi.
La lotta alla corruzione nel settore privato subisce un importante assesto grazie alla pubblicazione, lo scorso 30 marzo, del D.Lgs. 38/17. La novella normativa ha ampliato la platea dei soggetti attivi autori di reato passibili di sanzione, includendovi, accanto agli amministratori, direttori generali e dirigenti anche i dipendenti che svolgono attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati. Sono state rideterminate, inoltre, le condotte passibili di sanzione, includendovi (i) la sollecitazione del denaro e/o di altre utilità non dovuti da parte dei soggetti intranei, qualora ne derivi un accordo di tipo corruttivo e (ii) l’ipotesi in cui vi sia un’offerta di utilità non dovute da parte del soggetto estraneo nei riguardi del personale interno che accetti l’offerta. In tal senso, i modelli di organizzazione gestione e controllo dovranno essere rivisti al fine di prevenire il verificarsi delle fattispecie delittuose sopra esposte, pena l’applicabilità di sanzioni pecuniarie fino ad un massimo di 600 quote e delle sanzioni interdittive, tra le quali il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’interdizione all’esercizio dell’attività.