Il datore di lavoro può, ai sensi dell’art. 2103 cod. civ. nella sua “nuova” formulazione, sottoscrivere in “sede protetta” con il dipendente un accordo di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento nonché della relativa retribuzione. Ciò nell’interesse del lavoratore con riferimento (i) alla conservazione del posto di lavoro o (ii) all’acquisizione di una diversa professionalità o ancora (iii) al miglioramento delle condizioni di vita.

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 25 del 17 marzo 2017 che ha abrogato la disciplina del lavoro accessorio, neutralizzando del tutto lo strumento già depotenziato dagli ultimi interventi legislativi apportati dal correttivo al Jobs Act. Si tratterà ora di studiare nuovi strumenti di politica legislativa per contrastare il lavoro nero ed al contempo garantire la fruibilità del lavoro occasionale. Nell’attesa, molte sono le incertezze applicative, specie in merito ai limiti di utilizzo dei buoni acquistati fino a venerdì 17 marzo e utilizzabili entro il 31 dicembre. Per ora, è intervenuta, lo scorso 21 marzo, una nota del Ministero del Lavoro a chiarire che i voucher, nel periodo transitorio, dovranno essere utilizzatinel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto”. Con il medesimo decreto sono state, altresì, introdotte novità in materia di appalto. Nella specie: (i) l’abolizione del beneficio della preventiva escussione, introdotto dalla Legge Fornero, con la conseguenza che il committente può essere aggredito anche prima dell’appaltatore e (ii) la cancellazione della possibilità, per le parti sociali, di modificare le regole della solidarietà passiva, in sede di contrattazione di secondo livello in maniera diversa da quanto stabilito dalla legge.

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La Camera, nella seduta del 9 marzo 2017, ha approvato il Ddl recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (cd smart working). Il provvedimento torna ora al Senato per l’approvazione definitiva. Nel corso dell’esame a Montecitorio sono state introdotte novità rilevanti in materia di lavoro autonomo. A tal proposito si segnalano le seguenti: (i) riconoscimento alla lavoratrice autonoma, previo consenso del committente, della possibilità di farsi sostituire durante la maternità da un collega di fiducia in possesso dei necessari requisiti professionali; (ii) allargamento del perimetro delle spese deducibili e apertura ai professionisti della partecipazione a bandi e appalti pubblici per l’assegnazione di incarichi di consulenza o ricerca; (iii) sul fronte compensi, la conferma dell’applicazione del D. Lgs. n. 231/2002. Con riferimento al lavoro agile viene confermato essere uno strumento e non una tipologia contrattuale, al fine di renderlo utilizzabili per coloro che svolgono mansioni compatibili con esso. Non resta a questo punto che attendere la sua approvazione definitiva.

Il 27 febbraio 2017 è stato definito tra Federmeccanica, Assistal con Fim, Fiom e Uilm, il testo contrattuale sul welfare. Tra le diverse previsioni si annoverano le seguenti: (i) i datori di lavoro, a decorrere dal 1° giugno 2017, dovranno mettere a disposizione dei lavoratori un’offerta di beni e servizi di welfare del valore di 100 Euro, elevato a 150 e 200 Euro, rispettivamente a decorrere dal 1° giugno 2018 e dal 1° giugno 2019, da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo; (ii) ne hanno diritto i lavoratori, in forza al 1° giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno, a condizione che abbiano superato la prova e che non siano in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° giugno – 31 dicembre; (iii) per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, è necessario aver maturato un’anzianità di servizio di almeno tre mesi, anche non consecutivi, nel corso di ciascun anno mentre per i dipendenti part-time il valore degli strumenti di welfare non è riproporzionabile in relazione al loro ridotto orario contrattuale; (iv) la predetta offerta si aggiunge agli strumenti di welfare già presenti in azienda, sia unilateralmente riconosciuti che derivanti da accordi collettivi. Viene, altresì, fornito un elenco, a titolo esemplificativo, di strumenti di welfare e relative condizioni per fruire della normativa fiscale e contributiva di vantaggio.

Il 21 febbraio 2017, SMI (Sistema Moda Italiana) e le organizzazioni sindacali di categoria (Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil) hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo di rinnovo del Contratto Collettivo nazionale di lavoro del settore Tessile Abbigliamento Moda. Il nuovo contratto decorre dal 1° aprile 2016 – dunque senza soluzione di continuità rispetto al previgente CCNL del 4 febbraio 2014 – e scadrà il 31 dicembre 2019. I singoli istituti modificati o introdotti ex novo dall’accordo decorrono invece dal 21 febbraio 2017. I principali punti del rinnovo riguardano la parte economica, la parte normativa e il welfare contrattuale. Innanzitutto, viene incrementato il valore dell’EGR, ossia l’elemento di garanzia retributiva riconosciuto a favore dei dipendenti di aziende prive di contrattazione aziendale che non percepiscono altri trattamenti economici oltre a quanto spettante dal Ccnl. Per la parte normativa, per esempio, in materia di contratto a termine, viene prevista la possibilità di superare la durata di 36 mesi nel caso di svolgimento di mansioni riguardanti particolari attività (come la vendita stagionale) ed il numero dei lavoratori che possono essere occupati con contratto a tempo determinato non può superare il limite del 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato. Cambia, altresì, la normativa su permessi, assenze ed aspettative. In particolare, per un periodo sperimentale fino al 31 dicembre 2018 il padre lavoratore dipendente, entro i primi cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di due giorni per l’anno 2017 e di quattro giorni per l’anno 2018. Infine, le parti hanno convenuto un investimento nel welfare contrattuale e la costituzione di un nuovo Fondo bilaterale per l’assistenza sanitaria integrativa aperto a tutti gli addetti del settore. Queste e tante altre sono le numerose novità cui vanno incontro gli addetti del settore del tessile.