La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 18927/12, pubblicata il 5 novembre, statuisce che se il mobbing lamentato dal lavoratore non sussiste, non si può escludere che il datore possa comunque essere condannato a risarcire al dipendente il danno non patrimoniale rispetto a singole condotte mortificanti, accertate in giudizio, nonostante manchi l’unicità del disegno persecutorio contro il prestatore d’opera.