La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5963 dell’11 marzo scorso, ha statuito che l’azienda che sopprime un posto di lavoro non ha l’obbligo di formare il dipendente per renderlo idoneo a svolgere mansioni diverse da quelle soppresse, ma può procedere con il licenziamento se non esistono mansioni equivalenti da affidare. Con questa pronuncia è stato interpretato, in termini restrittivi per il lavoratore, il c.d. obbligo di repêchage, cioè l’obbligo per l’azienda di provare a ricollocare il dipendente in mansioni equivalenti quando le sue mansioni vengano soppresse.