La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6721 del 4 maggio 2012, in netto contrasto con il precedente giurisprudenziale dettato dalle Sezioni Unite del Supremo Collegio, ha precisato che avverso la cartella di pagamento emessa su di un provvedimento erroneamente notificato, è necessario proporre ricorso impugnando entrambi gli atti. Secondo i giudici di legittimità, in buona sostanza, il contribuente che eccepisce vizi di notifica di un atto presupposto, non può limitarsi ad impugnare la successiva cartella essendo egli obbligato ad impugnare anche l’accertamento.