La Corte di Cassazione ha statuito che è vietato modificare “in corsa” i criteri di scelta del personale da porre in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria. La CIG, infatti, in presenza di ristrutturazioni, riorganizzazioni o crisi aziendali, viene autorizzata dal Ministero del Lavoro dopo l’approvazione di un programma e la valutazione delle ragioni dell’impresa sull’esclusione di meccanismi di rotazione. Pertanto, nella sua durata non è consentito, neppure con accordi sindacali ad hoc – pena l’invalidità dell’intera procedura di messa in cassa integrazione – determinare un mutamento dei criteri di scelta del personale da sospendere con l’abbandono di quelli iniziali previsti nel programma e la contestuale adozione, invece, di criteri di scelta diversi e privi di razionalità e congruità rispetto alla causa integrabile. Le regole selettive possono mutare solo con un decreto di proroga che accerti la compatibilità del cambiamento con il programma.