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Gruppo di imprese in presenza di frazionamento fraudolento

Categorie: DLP Insights, Giurisprudenza | Tag: Licenziamento, Centro di imputazione, frazionamento fraudolento, requisiti, società appartenenti allo stesso gruppo

27 Giu 2017

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 14175/2017, ha ribadito che, ai fini del computo del requisito occupazionale e della verifica sulle ragioni aziendali alla base di licenziamento, si ha un unico centro di interessi a cui ricondurre i rapporto di lavori, solo se viene dimostrata l’esistenza, nel contesto di diverse società appartenenti allo stesso gruppo, di un frazionamento fraudolento. In particolare, la Corte, uniformandosi a sue precedenti pronunce, ha confermato che perché ricorra questo frazionamento fraudolento devono sussistere i seguenti requisiti: “a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico e amministrativo – finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori”. Ciò significa che solo in presenza di questi elementi si fuoriesce dal contesto dell’azienda in cui è avvenuto il licenziamento e si considera il gruppo cui essa appartiene con tutte le conseguenze del caso.

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