La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6608/2018, ha statuito che le fattispecie che costituiscono giusta causa di licenziamento in base a un contratto collettivo hanno carattere esemplificativo e non sono, pertanto, necessariamente vincolanti, lasciando al giudice lo spazio per ampliarne o circoscriverne la portata sul piano disciplinare. Nell’ambito dei suoi poteri, dunque, il giudice, a parere della Corte, è libero di decretare la giusta causa di licenziamento anche se manca un’apposita previsione del contratto collettivo, in presenza di una grave condotta inadempiente del lavoratore o al contrario escluderla, a seguito di una valutazione delle circostanze concrete che hanno caratterizzato la condotta inadempiente. Ciò, sebbene il contratto collettivo ascriva uno specifico comportamento nel novero del recesso datoriale senza preavviso. Il potere del giudice troverebbe un solo limite qualora il contratto collettivo preveda una sanzione meramente conservativa, pur essendo la condotta inadempiente del lavoratore suscettibile di integrare giusta causa di licenziamento. In tal caso, le disposizioni della contrattazione collettiva dovrebbero prevalere sulle valutazioni più severe svolte dai giudicanti in merito alla sussistenza della giusta causa, sul presupposto che le norme sul concetto di giusta causa e di proporzionalità della sanzione sarebbero derogabili in meglio.