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Legittimo il licenziamento intimato via e-mail

Categorie: DLP Insights, Giurisprudenza | Tag: atto unilaterale recettizio

29 Gen 2018

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29753/2017, si è pronunciata in merito alla legittimità del licenziamento intimato tramite e-mail. In particolare la Corte, attraverso una interpretazione letterale del disposto di cui alla legge 604/66, ha inteso chiarire che “il requisito della comunicazione per iscritto del licenziamento deve ritenersi assolto, in assenza della previsione di modalità specifiche, con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario del documento scritto nella sua materialità”. Il licenziamento è, infatti, un atto unilaterale recettizio che produce i suoi effetti nel momento in cui viene a conoscenza del destinatario. Nel caso in esame era stato dimostrato che il lavoratore, ricevuta la comunicazione, l’aveva poi trasmessa ai propri colleghi, informandoli del fatto che non avrebbe più lavorato presso l’azienda e, di conseguenza, dando prova dell’effettiva ricezione del messaggio. Tale sentenza si inserisce all’interno di una serie di pronunce che stanno, di recente, sempre più riconoscendo validità alle comunicazioni trasmesse senza firma digitale e fuori dai circuiti pec, confermando così un ordinanza del Tribunale di Catania del 27 giugno 2017 che in un caso analogo aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato tramite whatsapp.

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