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Onere di provare il mobbing (Corte di Cassazione, Sez. Lav., Sent. n. 3785 del 17 febbraio 2009)

05 Ott 2009
La Corte di Cassazione ha precisato che per mobbing si deve intendere “una condotta del superiore sistematica e protratta nel tempo che si risolve in reiterati comportamenti ostili, all’interno dell’ambiente di lavoro, che finiscono per assumere forme di prevaricazione o persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente”. L’intento vessatorio va provato dal lavoratore che ritenga di esservi stato sottoposto, non essendo sufficiente il verificarsi di contrasti “ordinari”.

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