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La validità di rinunzie e transazioni nell’ambito del rapporto di lavoro

Categorie: DLP Insights, Giurisprudenza | Tag: rapporto di lavoro, transazioni, validità di rinunzie

01 Dic 2020

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23385 del 23 ottobre 2020, ha affermato che, in materia di rinunzie e transazioni, la dichiarazione del lavoratore può assumere valore di rinuncia purché risulti accertato, sulla base dell’interpretazione dell’accordo transattivo, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati ovvero obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicare o di transigere sui medesimi.

I fatti di causa

Il caso di specie trae origine dal ricorso presentato da un dirigente di una società per azioni nominato, nel 1995, amministratore delegato della stessa. Al dirigente, per tale carica, non era stato riconosciuto alcun compenso specifico. Cessato l’incarico, il dirigente si rivolgeva così al Tribunale di Venezia chiedendo la liquidazione del compenso de quo indicando come parametro di quantificazione il compenso che nel 1998 era stato determinato in favore del nuovo amministratore delegato.

Il Tribunale prima e la Corte di Appello poi rigettavano la domanda del dirigente ritenendo che la questione del compenso fosse stata conciliata con un accordo transattivo intervenuto tra le parti il 17 settembre 1998, nonostante il testo letterale dello stesso fosse poco chiaro sul punto. In particolare, i giudici di seconde cure ritenevano che la predetta transazione avesse posto fine in modo definitivo non solo al rapporto dirigenziale, ma anche a tutte le questioni riguardanti il ruolo svolto da amministratore delegato, inclusa la questione relativa al compenso. Tale decisione veniva adottata sull’assunto che, in tema di interpretazione dei contratti, non deve essere valorizzato, al fine di individuare l’intenzione comune delle parti, solo il dato letterale dell’accordo, ma anche altri elementi quali la condotta posteriore.

Avverso la decisione di merito il dirigente ricorreva in Cassazione lamentando una “immotivata” svalutazione degli elementi letterali dell’accordo transattivo. A suo dire, in esso le parti avevano utilizzato i termini solo al singolare e richiamato il solo rapporto di lavoro dirigenziale, mentre non vi era alcun riferimento all’incarico di amministratore delegato e alcuna rinuncia ai relativi compensi.


La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso presentato dal dirigente infondato riprendendo, nell’iter della propria motivazione, alcuni principi basilari in tema di interpretazione degli atti abdicativi e conciliativi riguardanti i reciproci diritti derivanti dal rapporto di lavoro.

In primis, è stato affermato che “In materia di rinunzie e transazioni, con riguardo alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, la dichiarazione del lavoratore può assumere il suddetto valore sempre che risulti accertato, sulla base dell’interpretazione del documento, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati ovvero obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi” (cfr. Cass. n. 10056/1991; Cass. n. 1657/2008).

Secondo la Corte di Cassazione, inoltre, l’oggetto del negozio transattivo deve essere identificato non in relazione alle espressioni letterali usate dalle parti, bensì in rapporto all’oggettiva situazione di contrasto che le stesse hanno iniziato a comporre attraverso reciproche concessioni non solo nella lite in atto ma anche in vista di una controversia che intendono prevenire. E il giudice di merito, al fine di indagare sulla portata e sul contenuto transattivo di una scrittura negoziale, può attingere ad ogni elemento idoneo a chiarire i termini dell’accordo, ancorché non in esso richiamati, senza che ciò comporti una violazione del principio in base al quale la transazione deve essere provata per iscritto (cfr. Cass. n. 729/2003; Cass. n. 9120/2015).

La Corte di Cassazione ha, altresì, affermato che “in tema di interpretazione generale dei contratti, poi, qualora le espressioni letterali utilizzate non siano sufficienti per ricostruire la comune volontà delle parti, occorre avere riguardo all’intento comune che esse hanno perseguito”. In riferimento, quindi, all’interpretazione dell’accordo transattivo, per verificare se sia configurabile tale negozio ed il suo effettivo contenuto, occorre indagare innanzitutto se le parti, mediante quest’ultimo, abbiano perseguito la finalità di porre fine alla lite. Senza, tuttavia, esser necessario che esse esteriorizzino il dissenso sulle contrapposte pretese, né che siano usate espressioni direttamente rivelatrici del negozio transattivo, la cui esistenza può anche essere desunta da qualsiasi elemento che esprima la volontà di porre fine ad ogni ulteriore contesa.

Concludendo, secondo la Corte di Cassazione, la decisione dei giudici di merito non può che considerarsi giuridicamente corretta e logicamente congrua, sottraendosi così a qualsiasi sindacato di illegittimità.

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