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LO SAI CHE… dal 1° luglio 2018 entra in vigore il divieto di pagamento in contanti della retribuzione?

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28 Giu 2018

Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro ed i committenti hanno l’obbligo di corrispondere le retribuzioni, i compensi ed ogni relativo anticipo mediante mezzi di pagamento tracciabili, ossia bonifico con codice Iban indicato dal lavoratore, strumenti di pagamento elettronico, pagamento in contanti presso sportelli bancari o postali dove il datore/committente abbia aperto un conto di tesoreria con mandato di pagamento ed emissione di assegno da consegnare all’interessato o a un suo delegato. Si tratta di una novità introdotta dalla legge 205/2017 (cd Legge di Bilancio 2018) al fine sia di scongiurare ogni possibile attività di riciclaggio sia di evitare ogni possibile abuso contro i lavoratori. Infatti la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce più prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione/compenso spettante. I datori di lavoro ed i committenti che violano il divieto di pagamento in contanti incorrono in sanzioni pecuniarie amministrative da un minimo di 1000 ad un massimo di 5000 euro. Al riguardo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la sua nota n. 4538 del 22 maggio 2018, ha chiarito che la violazione si compie sia quando non vengono usati mezzi di pagamento tracciabili sia quando questi vengono utilizzati in maniera elusiva.

 

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