Il Ministero del Lavoro, rispondendo all’interpello n. 12/2011, ha chiarito che, nel caso di un contratto a progetto stipulato con un collaboratore non residente, le parti possono accordarsi affinché il versamento dei contributi sia effettuato dal collaboratore e non dal committente. L’intesa deve essere notificata all’ente competente (Inps o ente equivalente all’estero). In caso non ci sia alcun accordo, invece, è il committente che ha l’obbligo di versare i contributi. Nella risposta all’interpello n. 16/2011, il Ministero ha ribadito che, in caso di ritardo (rispetto al termine stabilito nel Ccnl applicabile) nel pagamento dei permessi per riduzione di orario e per ex festività, la relativa indicazione nel Libro Unico del Lavoro (Lul) non costituisce violazione in quanto non sono sanzionabili errate od omesse registrazioni che non hanno alcun riflesso sui trattamenti retributivi, fiscali e previdenziali. Inoltre si specifica che il mancato godimento dei permessi – non sostituiti dalla prevista indennità – alle scadenze stabilite dai Ccnl non fa venir meno l’obbligo di versare i contributi.