Il Ministero del Lavoro, con nota protocollo n. 12886/2012, ha precisato che è escluso dal tentativo di conciliazione il licenziamento del dipendente per superamento del periodo di comporto in quanto non è ipotesi integrante la nuova fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo introdotto dalla legge n. 92/2012. Secondo il Ministero il legislatore, nel riferimento alle nuove procedure introdotte per lo svolgimento del tentativo di conciliazione, ha circoscritto l’ambito di applicazione esclusivamente a quei licenziamenti intimati per esigenze prettamente aziendali connesse a ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa e non questioni attinenti alla persona del lavoratore.