L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare 5 del 19 febbraio 2018, ha fornito ulteriori indicazioni operative circa il “nuovo” art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. In particolare l’Ispettorato ha precisato che, in presenza di effettive ragioni di controllo, l’impianto di videosorveglianza può anche inquadrare i lavoratori, senza limitazioni quali l’angolo di ripresa della telecamera, l’oscuramento del volto dell’operatore ovvero la specifica indicazione della collocazione degli impianti di ripresa ed il loro esatto numero. Ciò in quanto lo stato dei luoghi ed il posizionamento delle merci oppure degli impianti produttivi è spesso soggetto a continue modificazioni nel corso del tempo. Per i soli impianti che entrano in funzione in presenza di lavoratori va verificato anche il rispetto dei principi di proporzionalità, correttezza e non eccedenza previsti dal Codice della Privacy. Per l’Ispettorato sono, altresì, installabili sistemi di videosorveglianza che utilizzano tecnologia IP, il cui accesso da remoto in tempo reale va autorizzato solo in casi eccezionali, mentre l’accesso alle immagini registrate deve essere tracciato così da consentire la conservazione dei “log di accesso” per un periodo non inferiore ai sei mesi. Quanto alla raccolta e al trattamento dei dati biometrici, l’Ispettorato si è conformato ai dettami del Garante della Privacy statuendo la legittimità di tali strumenti solo ove considerati strumenti indispensabili allo svolgimento della prestazione lavorativa in quanto finalizzati a limitare l’accesso ad aree “sensibili” oppure per consentire l’utilizzo di macchinari pericolosi ai soli soggetti qualificati. Le nuove indicazioni dell’Ispettorato, sebbene finalizzate a chiarire i numerosi dubbi esistenti, hanno però di fatto confermato le incertezze applicative sulla materia e la necessità di effettuare istruttorie personalizzate per ogni specifico caso.