Il Ministero del Lavoro, in risposta all’interpello n. 7/2016 avanzato da Confindustria, fornisce un chiarimento in tema di diritto di precedenza ed esonero contributivo. In particolare, è stato chiesto se il datore di lavoro potesse fruire dell’esonero contributivo di cui all’art. 1, comma 118, L. 190/2014 ai fini dell’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro nell’ipotesi in cui un altro lavoratore, cessato da un contratto a termine o con contratto a termine ancora in corso, non abbia esercitato il diritto di precedenza prima dell’assunzione stessa. Il Ministero ha chiarito che il lavoratore che tace non ha alcun diritto di precedenza all’assunzione a tempo indeterminato presso il datore di lavoro dove ha svolto attività a termine e quest’ultimo potrà assumere altro personale e avvalersi dell’esonero contributivo di cui alla L. n 190/2014. Il Ministero ha così assunto un importante posizione in merito alla rilevanza del diritto di precedenza nel contratto a termine, a seguito della disposizione contenuta nell’art. 24 del D.Lgs. n. 81/2015. In sostanza il Ministero non lo considera un diritto che nasce automaticamente in capo al dipendente per il solo fatto di aver svolto lavoro a termine, necessitando di una espressa manifestazione scritta in tal senso.