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Assemblea Sindacale: la convocazione è lecita anche se effettuata da un singolo membro della RSU (Newsletter Norme & Tributi n. 140 Camera di Commercio Italo-Germanica – Vittorio De Luca, Elena Cannone)

Categorie: DLP Insights, Pubblicazioni | Tag: RSU, Assemblea Sindacale

19 Mar 2020

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2862 depositata il 6 febbraio 2020, ha dichiarato legittima l’indizione dell’assemblea sindacale dei lavoratori da parte di un singolo componente della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU). Secondo la Corte di Cassazione l’Accordo Interconfederale del 2014 (TU sulla Rappresentanza) sancisce come intangibile il diritto di indire, anche singolarmente, l’assemblea. Questo diritto rientra, “quale specifica agibilità sindacale”, tra le prerogative da attribuire non solo alla RSU collegialmente considerata, ma anche a ciascun componente della RSU stessa. Tuttavia la Corte di Cassazione pone una condizione necessaria affinché il diritto possa essere riconosciuto pienamente legittimo. Nello specifico, il membro della RSU che richiede la convocazione dell’assemblea deve essere un membro “eletto nelle liste di un sindacato che, nell’azienda di riferimento, sia, di fatto, dotato di rappresentatività, ai sensi dell’art. 19 della L. 300/1970, quale risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 231 del 2013”. La Corte di Cassazione, ribaltando così quanto stabilito dal Giudice di primo grado e dalla Corte di Appello territorialmente competente, ha accolto il ricorso dell’Organizzazione sindacale, FIOM CGIL. La Corte di Cassazione ha, infatti, dichiarato antisindacale, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, la condotta della società che non aveva concesso un’ora di assemblea retribuita poiché la stessa era stata indetta dai soli componenti della RSU eletti nelle liste del sindacato ricorrente.

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