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I controlli difensivi e le procedure garantiste dell’art. 4 St.Lav. (Il Giuslavorista.it, 14 dicembre 2016 – Vittorio De Luca, Elena Cannone)

14 Dic 2016

Il datore di lavoro non può liberamente utilizzare impianti e apparecchiature di controllo per qualsiasi finalità (di tutela dei beni aziendali, di accertamento e prevenzione dei comportamenti illeciti dei dipendenti ecc.), quando derivi anche solo “la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”, a prescindere dalle sue intenzioni. Ciò significa che l’attività di vigilanza a distanza, quando permette anche la mera possibilità di controllo dell’attività lavorativa fornita dal prestatore di lavoro, non è consentita se non a seguito del positivo esperimento delle procedure di garanzia di cui all’art. 4, comma 2 (vecchia formulazione) dello Statuto dei Lavoratori.

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