Il 29 dicembre u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 198/2022 (cd. “Decreto Milleproroghe”) che introduce “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”. L’articolo 9 del predetto Decreto disciplina la proroga delle disposizioni in materie di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

Di seguito, si segnalano, in particolare, le seguenti disposizioni:

  • Certificazione dei contratti di lavoro (art. 9, co. 2):  

È prorogata per tutto il 2023 la competenza attribuita in via esclusiva ai consulenti del lavoro e alle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative per quel che riguarda la verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste di ingresso di cittadini non comunitari

  • Fondi di solidarietà (art. 9, co. 3): 

È prorogato dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 il termine entro cui i Fondi di solidarietà già costituiti devono adeguarsi alla riforma degli ammortizzatori sociali introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2022 dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021).

Conseguentemente, è differito dal 1° gennaio 2023 al 1° luglio 2023 il termine dal quale, in mancanza di adeguamento, i datori di lavoro del relativo settore confluiranno nel Fondo di Integrazione Salariale (FIS). 

  • CIGS trasporto aereo e sistema aeroportuale (art. 9, co. 5): 

Con riferimento alle aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, le domande di accesso alla prestazione integrativa del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), presentate tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022, sono considerate validamente trasmesse, anche se pervenute oltre il termine di decadenza.

Inoltre, viene disposto che prestazioni integrative dei trattamenti di CIGS possano essere erogate anche nelle modalità di rimborso o conguaglio al datore di lavoro che le anticipa. 

  • Riforma dello sport (art. 16, co. 1): 

Al di fuori dell’art. 9, si segnala la proroga in materia di riforma del lavoro sportivo.

Al riguardo, il decreto ha spostato di sei mesi l’entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo, che viene rinviata dal 1° gennaio al 1° luglio 2023.

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Informazioni più complete. Non basta il riferimento ai contratti collettivi

Il decreto legislativo attuativo della direttiva europea sulla trasparenza (la numero 2019/1152), che dovrà essere recepita entro il 1° agosto, persegue l’obiettivo di garantire ai lavoratori una conoscenza dettagliata delle condizioni del rapporto di lavoro e garanzie minime di prevedibilità dello svolgimento del rapporto medesimo. Non basterà più, dunque, il semplice rinvio alla contrattazione collettiva di settore, come attualmente previsto dalla quasi totalità dei contratti di lavoro in essere.

Le modalità di comunicazione

Tali obblighi informativi dovranno essere assolti per iscritto dal datore di lavoro, prima dell’inizio della prestazione lavorativa, direttamente nel contratto di lavoro oppure tramite consegna della copia della comunicazione d’instaurazione del rapporto. Alcune informazioni, inoltre, potranno essere fornite entro sette giorni ovvero il mese successivo all’inizio della prestazione lavorativa.

Ogni variazione al contatto di lavoro che intervenga successivamente all’assunzione dovrà essere comunicata per iscritto al lavoratore entro il primo giorno di decorrenza degli effetti della modifica.

I nuovi obblighi informativi, inoltre, troveranno applicazione non solo nei confronti dei dipendenti e collaboratori di nuova assunzione, ma altresì, se richiesto dal lavoratore, anche con riferimento ai rapporti in essere.

La tutela del dipendente

I lavoratori che lamentino la violazione dei diritti previsti dal decreto di attuazione e, dunque, dal Dlgs 152/1997, ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, hanno la possibilità di ricorrere ai seguenti strumenti preventivi di risoluzione delle controversie: tentativo di conciliazione presso gli uffici territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro; collegi di conciliazione e arbitrato; camere arbitrali istituite presso gli organi di certificazione previste dall’articolo 76 del decreto legislativo 276 del 2003.

Lo schema di decreto, inoltre, evidenzia il divieto di licenziamento per ritorsione, intimato dal datore di lavoro quale conseguenza alle legittime rimostranze del lavoratore sull’assolvimento degli obblighi di informazione.

Nel caso in cui il lavoratore ricorra al Giudice del Lavoro denunciando di aver subito un licenziamento o un trattamento pregiudizievole come ritorsione conseguente all’esercizio dei diritti previsti dal decreto, incomberà sul datore l’onere di dimostrare che il licenziamento o gli altri provvedimenti sono stati adottati per motivi diversi da quelli a scopo ritorsivo.

Continua a leggere la versione integrale pubblicata su Il Quotidiano del Lavoro de Il Sole 24 Ore.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26509, pubblicata il 20 novembre 2020, ha riaffermato un principio ormai consolidato secondo il quale i contratti collettivi aziendali si applicano erga omnes a tutti i lavoratori dell’azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti. Unica eccezione sono quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, ne condividono l’esplicito dissenso. Ciò in quanto la tutela di interessi collettivi della comunità di lavoro aziendale e, la inscindibilità della disciplina che ne risulta, concorrono a giustificare “l’efficacia erga omnes dei contratti collettivi aziendali”. Nel caso in esame, un gruppo di lavoratori aveva adito l’autorità giudiziaria al fine di ottenere dal proprio datore di lavoro, una società di trasporti presso la quale svolgevano mansioni di autisti, il pagamento di differenze retributive per lavoro straordinario, calcolate secondo le maggiorazioni stabilite dal CCNL di categoria, detratto quanto allo stesso titolo percepito in busta paga. I giudici di merito, in primo e in secondo grado, avevano respinto la domanda dei ricorrenti deducendo che il compenso per gli straordinari era stato calcolato e retribuito correttamente in base a quanto indicato nei contratti integrativi aziendali applicabili alla totalità dei dipendenti. La Corte di Cassazione, nel confermare l’applicazione ai ricorrenti dei contratti integrativi in questione, ha evidenziato, infatti, che i medesimi non risultavano affiliati ad una organizzazione sindacale dissenziente, avendo, peraltro, invocato, gli accordi a fondamento delle proprie istanze.