Con l’arrivo del 2018 i datori di lavoro, in presenza di determinati presupposti, dovranno interfacciarsi con le nuove regole in materia di assunzioni obbligatorie. Entrano infatti in vigore dal 1° gennaio 2018 le norme del D.Lgs. n. 151/2015 – la cui decorrenza era originariamente prevista per il 2017 e successivamente rinviata al 2018 per effetto del decreto Milleproproghe 2017 – che dispongono la cessazione del regime di gradualità di cui all’art. 3, comma 2, Legge n. 68/1999 e del regime transitorio previsto dall’art. 2, comma 2, DPR 333/2000, i quali prevedevano l’obbligo di procedere al collocamento obbligatorio, rispettivamente, all’atto della sedicesima assunzione e decorsi un anno e 60 giorni da quest’ultima. Nell’ambito del nuovo regime, invece, tutti i datori di lavoro che, al 1° gennaio 2018, hanno in organico più di 14 dipendenti dovranno procedervi entro il 1° marzo 2018 o, comunque, entro 60 giorni dal raggiungimento della predetta soglia. Non mancano tuttavia possibili soluzioni alternative per le aziende. Esse potranno comunque richiedere l’esonero parziale all’assunzione versando il contributo di 30,62 euro giornalieri per ogni carenza ovvero stipulare con gli uffici competenti apposite convenzioni per l’assolvimento dei relativi obblighi. Da un punto di vista economico, i datori di lavoro potranno comunque continuare a beneficiare dell’incentivo di 36/60 mesi di cui all’art. 13, Legge n. 68/1999.