La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 3 febbraio 2021, n. 2472 ha statuito che il danno non patrimoniale alla professionalità va ricondotto nell’alveo del danno emergente e, come tale, non concorrente alla formazione del reddito di lavoro dipendente fiscalmente imponibile ex art. 49, co. 1, TUIR.

L’assoggettamento o meno delle somme a imposizione fiscale e contributiva deve essere ricercata nelle indicazioni fornite dall’art. 6, co. 2, TUIR, secondo cui: “I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.”.

In altre parole, quindi, le somme riconosciute che derivino dal c.d. lucro cessante dovranno essere assoggettate al regime fiscale d’appartenenza del reddito sostituito o perduto, diversamente, qualora a predette somme sia riconosciuta la natura di risarcimento da un c.d. danno emergente, le stesse dovranno intendersi escluse dall’applicazione dell’imposizione di cui all’art. 49 TUIR e, dunque, esenti da ritenute fiscali o contributive.

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