La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18292 emessa il 3 settembre 2020, ha osservato che l’omessa predisposizione di misure tecniche ed organizzative a tutela della protezione dei dati personali dell’interessato è equiparabile alla colpa organizzativa legata alla mancata adozione di un modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

I fatti

Nel caso di specie, un ente locale ha presentato ricorso in Cassazione avverso un’ordinanza di ingiunzione dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (il “Garante”) con la quale gli era stata comminata una sanzione per aver pubblicato sull’albo pretorio on line i dati personali di una dipendente comunale oltre il termine di 15 giorni previsto dall’articolo 124 del TUEL (“Testo Unico degli Enti Locali”).

Era stato, infatti, accertato che il Comune aveva mantenuto visibili per oltre un anno le determinazioni da cui risultavano evidenti (i) il nome e il cognome dell’interessata, (ii) l’esistenza di un contenzioso tra la stessa e l’Amministrazione comunale, (iii) lo stato di famiglia e (iv) le circostanze che la medesima vivesse da sola, avesse avanzato una domanda di rateizzazione del dovuto e che tale domanda non fosse stata accolta.

Il Comune, a sostegno della propria posizione, ha eccepito che la colpa della mancata cancellazione dei dati dell’interessata dall’albo pretorio on line dovesse essere imputata all’opera di un consulente esterno a cui era stato dato l’incarico di configurare il sito internet dell’Amministrazione in conformità alla normativa vigente.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso, ha chiarito che i dati della dipendente non riguardavano alcun “aspetto dell’organizzazione”, non costituivano “indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse”, né tantomeno rappresentavano “risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti”. Pertanto, la loro pubblicazione oltre il termine fissato dalla legge non poteva considerarsi legittima.

In merito poi alla responsabilità del consulente esterno, la Corte di Cassazione ha precisato che il titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (il “GDPR”), è la persona giuridica e non il legale rappresentante o l’amministratore, configurandosi così una autonoma responsabilità proprio in capo alla persona giuridica. Questa responsabilità, proseguono i giudici, deve essere configurata come “colpa di organizzazione”, ossia come “rimprovero derivante dall’inottemperanza da parte dell’ente dell’obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione degli illeciti”, “analogamente a quanto previsto dal D.lgs. 231/2001 in tema di responsabilità da reato degli enti”.

Alla luce di quanto sin qui espresso, la Corte di Cassazione è giunta alla conclusione che il ritardo nella rimozione dall’albo pretorio on line dei dati pubblicati è “pienamente riconducibile alla sfera di signoria dell’Ente e del suo apparato”.

Conclusioni

Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione rileva un’importante analogia tra la disciplina in materia di protezione dei dati personali e quella in tema di responsabilità da reato degli enti, comparando e parificando appunto la mancata adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative (ex art. 32, GDPR) alla c.d. “colpa di organizzazione” prevista dal D.lgs. 231/2001.

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Lo scorso 23 giugno l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (il “Garante”) ha pubblicato la “Relazione annuale 2019” (la “Relazione”) contenente il bilancio di tutte le attività svolte nel corso dell’anno solare precedente.

Con la pubblicazione della Relazione, il Garante ha confermato quanto già precedentemente espresso con la nota prot. n. 7797, del 27 febbraio 2019, in merito alla qualificazione soggettiva del Medico Competente (così come definito dall’art. 38 del D.lgs. 81/2008, il “Decreto”)

Per meglio comprendere la questione, è doveroso fare una brevissima premessa.

L’articolo 4 del Regolamento (UE) in materia di protezione dei dati personali (il “Regolamento”) definisce le figure del Titolare del trattamento di dati personali e del Responsabile del trattamento rispettivamente come (i) “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali” e (ii) “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”.

Sin dalle prime interpretazioni ed applicazioni del Regolamento, la dottrina ha aperto un dibattito sulla corretta qualificazione soggettiva del Medico competente in relazione ai trattamenti dei dati personali svolti da quest’ultimo nell’esecuzione delle funzioni e dei compiti assegnatigli dal Decreto.

Le tesi della dottrina

Una parte della dottrina configurava il Medico Competente come Responsabile del trattamento (ex art. 28 del Regolamento), inquadrando il datore di lavoro quale unico Titolare del trattamento e riconoscendogli il compito di determinare le finalità e i mezzi dei trattamenti effettuati dal professionista. La motivazione di tale tesi si fondava sul fatto che il rapporto tra il datore di lavoro e il Medico competente fosse regolato da uno specifico contratto con cui quest’ultimo veniva espressamente autorizzato dal primo ad effettuare i trattamenti di dati personali (ivi inclusi quelli appartenenti a categorie particolari, alias ex dati c.d. “sensibili”) dei dipendenti interessati.

Di contro, una diversa parte della dottrina qualificava il Medico competente quale autonomo Titolare del trattamento affermando che le finalità dei trattamenti effettuati fossero stabilite dal Decreto e non dal datore di lavoro.

La posizione del Garante

Tale ultima tesi è stata espressamente confermata dal Garante che qualifica il Medico competente come un autonomo Titolare del trattamento. La tipologia di trattamenti svolti dal professionista (a titolo esemplificativo, la sorveglianza sanitaria o la creazione delle cartelle sanitarie), di fatto, sono una prerogativa di quest’ultimo e non del datore di lavoro.

Ed anche sotto il profilo sanzionatorio, secondo il Garante, il quadro normativo distingue puntualmente le responsabilità che ricadono sul datore di lavoro da quelle che ricadono sul Medico competente.

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Lo scorso 16 luglio 2020, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“CGUE” o “Corte”) con la sentenza “Data Protection Commisioner v Facebook Ireland Limited, Maximilian Schrems C-311/18”, ha dichiarato  invalida la Decisione n. 2016/1250 e, di conseguenza, l’accordo siglato tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti d’America avente l’obiettivo di tutelare e disciplinare il trasferimento dei dati personali dei cittadini europei verso soggetti destinatari allocati nel territorio americano (“Privacy Shield”)“.

Sul punto il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (“European Data Protection Board” o “EDPB”) ha predisposto delle “Frequently Asked Questions” (“FAQ”) che l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (il “Garante”) ha provveduto a tradurre nella lingua italiana.

Con esse si sottolinea espressamente che possono essere ancora considerati strumenti adeguati a rendere legittimo il trasferimento dei dati personali verso destinatari stabiliti al di fuori del territorio dell’Unione Europea gli altri strumenti previsti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“Regolamento”), citando le Clausole Contrattuali Standard (“Standard Contractual Clauses” o “SCC”) e le Norme Vincolanti d’Impresa (“Binding Corporate Rules” o “BCR”). Viene evidenziato, inoltre, che è responsabilità delle parti valutare caso per caso i trasferimenti effettuati con la precisazione che: “Al momento il Comitato europeo per la protezione dei dati sta analizzando la sentenza della Corte per stabilire quali misure supplementari potrebbero essere fornite in aggiunta alle SCC o alle BCR, siano esse misure giuridiche, tecniche o organizzative, per trasferire dati verso paesi terzi in cui le SCC o le BCR non potranno assicurare isolatamente un livello sufficiente di garanzie”.

Ciò detto, le FAQ richiamano un ulteriore strumento quale base giuridica che legittima tali trasferimenti, ossia il consenso degli interessati. In particolare, si ribadisce che il linguaggio del consenso deve essere semplice e chiaro e deve informare in modo trasparente gli interessati sui possibili rischi che un trasferimento verso gli Stati Uniti, o comunque altre giurisdizioni estere, potrebbe comportare.

Per completezza di esposizione, si segnala che ulteriori strumenti previsti dal Regolamento quali basi giuridiche atte a legittimare i trasferimenti all’estero sono: (i) la presenza di una decisione di adeguatezza ai requisiti europei in materia di protezione dei dati personali e (ii) l’adesione a specifici Codici di condotta o, comunque, a meccanismi di certificazione i quali devono essere contestualmente applicati dal soggetto a cui i dati vengono trasferiti.

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In ogni caso, alla luce di quanto espresso dalla Corte con la sentenza in esame nonché dalle FAQ dell’EDPB, sarà compito di ciascuna organizzazione che effettua trasferimenti di dati verso destinatari stabiliti fuori dal territorio dell’Unione effettuare specifiche valutazioni dei trattamenti nonché dei rischi relativi individuando di volta in volta lo strumento adeguato a legittimazione del trasferimento svolto.

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Privacy Shield: la Corte di Giustizia Europea invalida l’Accordo UE – USA

Il Quotidiano del Lavoro pubblica un articolo a firma di Vittorio De Luca, Antonella Iacobellis e Martina De Angeli a proposito di un recente provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, che sanziona un ateneo italiano per non aver adeguatamente tutelato, affidandosi alle procedure di sicurezza scelte dal proprio fornitore software, i dati personali di due whistleblowers.

Clicca qui per leggere il DLP insights relativo alla vicenda e le considerazioni dello Studio.

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento n. 17 del 23 gennaio 2020, nel sanzionare un Ateneo italiano per non aver adeguatamente tutelato la riservatezza dei dati identificativi di due soggetti – i whistleblowers – che avevano segnalato possibili comportamenti illeciti, ha ribadito la sussistenza dell’obbligo in capo al datore di lavoro “Titolare del trattamento” (ai sensi dell’articolo 4, del Regolamento UE 2016/679, il “GDPR”) di porre in essere misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire la protezione dei dati personali trattati (cfr. Newsletter del Garante n. 462 del 18 febbraio 2020).

Nello specifico, all’epoca dei fatti, l’Ateneo nell’adeguarsi agli obblighi di adeguata tutela del dipendente che segnala condotte illecite dall’interno dell’ambiente di lavoro (il c.d. “whistleblowing” introdotto nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001), aveva scelto di utilizzare una soluzione tecnologica. In questo caso, per garantire la protezione dell’acquisizione e della gestione delle segnalazioni degli illeciti, l’Ateneo era ricorso all’utilizzo di una piattaforma software fornitagli da un soggetto terzo esterno rispetto all’organizzazione dell’Ateneo stesso.

Durante una modifica con contestuale aggiornamento della piattaforma software, si verificava una c.d. sovrascrittura dei permessi di accesso che aveva comportato l’esposizione dei dati personali dei due whistleblowers, su alcuni motori di ricerca accessibili e visualizzabili da chiunque effettuasse una ricerca tramite Internet.

A fronte di quanto sopra, l’Ateneo notificava all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali una violazione – c.d. data breach – con la quale si denunciava la dispersione dei dati personali comuni dei due whistleblowers sulla rete pubblica, resi in tal modo potenzialmente consultabili da chiunque. 

L’attività istruttoria, posta in essere dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ha rilevato che l’Ateneo non aveva adottato adeguati accorgimenti tecnici ed organizzativi finalizzati a garantire “le esigenze di sicurezza e riservatezza proprie della gestione dei dati nell’ambito delle procedure di whistleblowing”, non impostando, peraltro, una corretta procedura per il controllo degli accessi che avrebbe dovuto limitare il trattamento dei dati al personale autorizzato.

L’Ateneo, infatti, si era limitato a fare proprie le misure di sicurezza scelte dal fornitore del software. Tuttavia, predette misure di sicurezza non erano adeguate e idonee, non prevedendo accorgimenti quali la cifratura o l’adozione di un protocollo di comunicazione sicura delle informazioni e consentendo in tal modo la violazione della riservatezza e dell’integrità dei dati personali trattati e la non corretta conservazione e accessibilità degli stessi.

In particolare, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali sosteneva che “Con riguardo all’applicativo in questione, tenuto conto della natura, dell’oggetto e della finalità del trattamento nonché dell’elevato rischio per i diritti e le libertà dei segnalanti, la soluzione adottata dall’Ateneo non può essere considerata una misura tecnica adeguata a garantire la riservatezza e l’integrità dei dati trattati nonché l’autenticità del sito web visualizzato da parte dei soggetti che lo utilizzano sia come canale di invio delle segnalazioni (dipendenti, studenti, ecc.) che come strumento di gestione delle stesse (RPCT ed eventuali suoi collaboratori”.

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