“Il datore di lavoro non può geolocalizzare i dipendenti in smart working”. Lo ha affermato l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel comminare una sanzione di 50mila euro ad un’azienda che rilevava la posizione geografica dei suoi dipendenti, selezionati in via casuale, durante le giornate in cui l’attività lavorativa veniva svolta in modalità agile.
Dall’istruttoria effettuata dall’Autorità emergeva che l’azienda era solita effettuare dei controlli volti a verificare l’esatta posizione geografica dei dipendenti connessi da remoto.
Il lavoratore scelto veniva contattato telefonicamente dal collega adibito ai controlli, nel rispetto della fascia oraria di reperibilità, e veniva invitato ad effettuare una doppia timbratura mediante l’applicativo aziendale (oggetto di negoziazione con le rappresentanze sindacali). Subito dopo la telefonata, il dipendente veniva invitato a dichiarare il luogo esatto in cui si trovata tramite e-mail indirizzata al “controllore”. Quest’ultimo procedeva poi alla verifica della rispondenza tra il luogo o i luoghi di lavoro indicati dal lavoratore nel contratto individuale di lavoro agile rispetto a quanto dichiarato tramite e-mail e a quanto risultante dall’applicativo aziendale.
L’Autorità ha, tra le altre, osservato che:
L’eventuale presenza di un accordo con le rappresentanze sindacali costituisce, infatti, condizione necessaria, ma non sempre sufficiente, per assicurare la complessiva liceità del trattamento e il rispetto dei principi di protezione dei dati personali.
Altri insights correlati:
Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 247/2017, ha risposto ad una richiesta di verifica preliminare, presentata da una azienda operante nel campo della raccolta di rifiuti e concernente un sistema di geolocalizzazione installato su automezzi e apparati mobili in dotazione ai dipendenti. Lo scopo di questo sistema era quello di garantire un ambito lavorativo più sicuro, organizzato e produttivo, oltre che di assicurare la tutela del patrimonio aziendale, per la cui installazione la società aveva ottenuto, peraltro, l’autorizzazione da parte della Direzione territoriale del lavoro. Secondo il Garante è vietato installare un sistema di geolocalizzazione che realizzi un monitoraggio costante dei lavoratori interessati, anche se siano state preventivamente espletate le garanzie procedimentali dettate dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. Il Garante, infatti, sottolinea che il controllo è legittimo solo al ricorrere di predeterminati eventi, sui quali i dipendenti stessi debbono essere stati adeguatamente informati. Inoltre il Garante ribadisce che, in relazione alle finalità legittimamente perseguite, (i) possono formare oggetto di trattamento solo dati necessari, pertinenti e non eccedenti e (ii) devono essere commisurati i tempi di conservazione, salvo la conservazione in presenza di eventuali obblighi di legge gravanti sul titolare del trattamento.