La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 43873 del 24 novembre 2025, ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa irrogato ad un dipendente sulla base delle risultanze del sistema GPS installato sull’autovettura aziendale, ribadendo che tali controlli sono ammissibili quando risultano funzionali all’accertamento di condotte illecite.

Nel caso di specie, il lavoratore operava in turno di guardia con l’ausilio di un’autovettura aziendale dotata di sistema di localizzazione satellitare. A seguito di segnalazioni provenienti dalla clientela in ordine a disservizi nell’esecuzione dell’attività, la società aveva avviato verifiche volte a ricostruire le modalità di svolgimento del servizio durante l’orario di lavoro.

Dall’analisi dei dati di localizzazione del veicolo aziendale emergeva che, in tre distinte occasioni, durante il turno di guardia, il lavoratore aveva fermato l’autovettura e stazionato all’interno della stessa, mentre dal rapporto di servizio da lui redatto risultava che, nella medesima fascia oraria, egli si fosse recato in località differenti. Tale discrasia tra quanto dichiarato e quanto risultante dai dati GPS aveva indotto il datore di lavoro a contestare disciplinarmente la condotta, ritenuta non coerente con le modalità operative del servizio di guardia. Tali condotte, peraltro, non costituivano un episodio isolato, ma si inserivano in un comportamento reiterato nel tempo, già oggetto di precedenti rilievi disciplinari sanzionati con misura conservativa. Sulla base di tali risultanze, il datore di lavoro aveva intimato il licenziamento per giusta causa.

La Corte d’Appello aveva ritenuto legittimo il recesso, qualificando i controlli come difensivi e, pertanto, estranei all’ambito applicativo dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, in quanto diretti ad accertare comportamenti potenzialmente illeciti e pregiudizievoli per l’organizzazione aziendale.

La Cassazione, nel rigettare il ricorso del lavoratore, ha confermato tale impostazione, ribadendo che il datore di lavoro può legittimamente avvalersi di strumenti tecnologici, quali il sistema GPS installato sui mezzi aziendali, quando il controllo sia mirato, proporzionato e giustificato dall’esigenza di verificare condotte che esulano dal mero controllo dell’esecuzione della prestazione.

Gli Ermellini hanno altresì precisato che la valutazione circa la riconducibilità del controllo all’accertamento di comportamenti illeciti, e non alla sorveglianza dell’attività lavorativa, costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione coerente. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva accertato che la condotta del lavoratore risultava incompatibile con i doveri di correttezza e lealtà e idonea a incidere in modo significativo sul vincolo fiduciario.

In conclusione, la pronuncia riafferma che le risultanze del GPS installato sull’auto aziendale possono legittimamente fondare un licenziamento per giusta causa quando il controllo sia riconducibile a finalità difensive e risulti funzionale all’accertamento di condotte non conformi agli obblighi contrattuali, senza risolversi in una vigilanza generalizzata sull’adempimento della prestazione lavorativa. 

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Con un Provvedimento del 16 gennaio 2025, reso noto tramite il servizio di newsletter istituzionale del 21 marzo 2025, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato un’azienda di autotrasporti per aver controllato in modo illecito circa 50 dipendenti, utilizzando un sistema Gps installato sui veicoli aziendali. Diverse le violazioni riscontrate dall’Autorità che è intervenuta a seguito della ricezione di un reclamo presentato da un ex dipendente dell’azienda con il quale (i) lamentava di non aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (il “Regolamento”) e (ii) segnalava la mancata attivazione della procedura di garanzia di cui all’art. 4 della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) da parte del datore di lavoro.

Dall’istruttoria emergeva che il sistema di geolocalizzazione era stato installato per finalità di tutela dei beni aziendali, di sicurezza sul lavoro e per esigenze di natura organizzativa e produttiva, così come indicato nell’istanza di autorizzazione rivolta all’ITL competente. Nel concreto, l’impianto consentiva alla Società, tramite la piattaforma web messa a disposizione dal fornitore, di acquisire informazioni relative alla posizione del veicolo, al suo stato (se cioè acceso o spento), alla telemetria e, indirettamente, anche all’attività degli autisti. Queste informazioni venivano acquisite dal sistema in modo continuativo, seppur differite di 3/5 minuti comprendendo anche le pause dell’attività lavorativa. Tutti i dati venivano conservati per un periodo di 180 giorni.

Sulla base di quanto emerso, l’Autorità ha osservato che:

  • la raccolta di informazioni quali la rilevazione della posizione anche durante la pausa dell’attività lavorativa risulta idonea ad effettuare un monitoraggio continuo sull’attività dei dipendenti e ciò viola il principio di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1., lett. c) del Regolamento) che, invece, richiede che i dati raccolti siano “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati”. Tra l’altro, la stessa Autorità rileva di aver spesso ribadito che la posizione del veicolo di regola non dovrebbe essere monitorata continuativamente dal titolare del trattamento, ma solo quando ciò si renda necessario per il conseguimento delle finalità legittimamente perseguite;
  • la conservazione dei dati raccolti per un esteso periodo di tempo non è conforme ai principi di minimizzazione e di limitazione della conservazione;
  • le specifiche funzionalità del sistema di geolocalizzazione non sono conformi alle specifiche garanzie previste dall’autorizzazione rilasciata dall’ITL competente, in particolare per ciò che concerne alla rilevazione non continuativa del veicolo geolocalizzato, all’anonimizzazione dei dati raccolti, all’adozione di soluzioni tecnologiche che impediscano “l’eventuale trattamento di dati ultronei, non pertinenti o eccedenti le finalità perseguite dal titolare”.

In sintesi, il trattamento è stato realizzato in difformità a quanto previsto sia dalla normativa privacy sia dal provvedimento autorizzatorio e, pertanto, risulta contrario al principio di liceità del trattamento.

Tenuto conto delle numerose e gravi violazioni riscontrate, l’Autorità ha comminato alla società il pagamento di una sanzione di 50mila euro e le ha ordinato di fornire un’idonea informativa ai dipendenti e di adeguare i trattamenti effettuati attraverso il sistema Gps alle garanzie prescritte nel provvedimento autorizzatorio rilasciato, a suo tempo, dall’Ispettorato territoriale del lavoro all’azienda.

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