Il “Decreto Lavoro” (D.L. n. 48/2023) è stato convertito con la Legge 3 luglio 2023, n. 85, la quale ha introdotto importanti novità per i datori di lavoro.

Di seguito, si analizzano le principali novità introdotte in materia di: (i) contratti a termine; (ii) contratti di somministrazione; (iii) diritto allo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità “agile”.

In materia di contratti a termine, la legge di conversione, conferma le nuove causali che i datori di lavoro dovranno necessariamente utilizzare in caso di superamento dei 12 mesi di durata (anche per effetto di proroghe o rinnovi) del contratto a termine. Le nuove causali riguardano:

  • i casi previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51, D.Lgs. n 81/2015;
  • in assenza di previsioni da parte della contrattazione collettiva, esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
  • ragioni sostitutive.

Con la legge di conversione viene inoltre garantita maggiore flessibilità ai rinnovi. In particolare, fermo il limite di durata massima dei contratti a termine (i.e., 24 mesi), sarà possibile rinnovare il contratto a termine “liberamente” all’interno dei primi 12 mesi di durata del rapporto (equiparando così, di fatto, la disciplina dei rinnovi a quelle delle proroghe).

Infine, viene precisato che, al fine del computo dei dodici mesi devono essere considerati solo ed esclusivamente i contratti sottoscritti successivamente al 5 maggio 2023.

Ulteriori novità riguardano la disciplina della somministrazione a tempo indeterminato (c.d. staff leasing) per la quale, con la legge di conversione del “Decreto Lavoro”, viene prevista l’esclusione dei lavoratori assunti dall’agenzia di somministrazione con contratti di apprendistato e dei lavori “svantaggiati” dal limite quantitativo del 20%.

Infine, in materia di “lavoro agile”, la legge di conversione proroga ulteriormente il diritto al lavoro agile per alcune categorie di lavoratori e, in particolare:

  • fino al 30 settembre 2023 per i lavoratori fragili affetti da patologie identificate dal Decreto del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022;
  • fino al 31 dicembre 2023 per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da Covid-19 in ragione dell’età o dell’immunodepressione derivante da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità;
  • fin al 31 dicembre 2023 per i lavoratori genitori di minori di 14 anni, a condizione che il lavoro agile sia compatibile con la natura della prestazione e che l’altro genitore non sia beneficiario di ammortizzatori sociali o non lavori.

Altri insights correlati:

È stata appena pubblicata la Legge 24 aprile 2020, n. 27 (la “Legge di Conversione”) (G.U. n. 110 del 29 aprile 2020) rubricata “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

A seguito di un lungo iter parlamentare e di vari emendamenti, con tale intervento legislativo, l’oramai meglio noto Decreto “Cura-Italia” diventa legge dello Stato.

Di seguito vengono riassunte le principali novità connesse ai profili lavoristici introdotte dalla Legge di Conversione:

A) Estensione delle “misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale(Capo I, Titolo II)

1. È stato soppresso dall’art. 19 – relativo alla Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e all’assegno ordinario (FIS) per Emergenza Covid-19 – l’inciso “fermo restando l’informazione la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva”.  Tali ammortizzatori sociali potranno, pertanto, essere richiesti all’INPS senza la preventiva informativa e consultazione sindacale.

2. È stato introdotto ex novo l’art. 19 bis rubricato “Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine”. Tale norma prevede la possibilità di:

  • prorogare e rinnovare i contratti a termine e di somministrazione a termine nel periodo di fruizione degli ammortizzatori sociali, in deroga agli artt. 20, comma 1, lett. c) e 32, comma 1, lett. c), del D.L.gs. 81/2015;
  • rinnovare i suddetti contratti senza l’obbligo di rispettare il periodo di stop&go previsto dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs.  81/2015.

Permangono gli obblighi di indicare le causali (per i rinnovi e per le proroghe oltre i 12 mesi) e di rispettare i limiti quantitativi e di durata.

3. Con riferimento alla Cassa integrazione guadagni in deroga (“CIGD”), all’art. 22 è stato previsto che:

  • l’accordo con le Organizzazioni sindacali non è richiesto, oltre che per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, per i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica;
  • per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome la CIGD può essere riconosciuta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. È stato abrogato il D.L. 2 marzo 2020, n. 9: le relative disposizioni afferenti la CIGO e il FIS per la c.d. Zona Rossa (della durata di 3 mesi), nonché la CIGD introdotta sia per la c.d. Zona Rossa (della durata di 3 mesi) che per le Regioni della Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna (della durata di 4 settimane) sono confluite nella Legge di Conversione.

B) Misure speciali “in materia di riduzione dell’orario di lavoro e sostegno ai lavoratori” (Titolo II, Capo II)

1. Con riferimento alla disciplina dei congedi specifici previsti in favore dei lavoratori che necessitano di assentarsi dal lavoro per accudire i figli a fronte delle sospensioni dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non viene introdotta alcuna particolare novità. La Legge di Conversione, infatti, si limita a proporre delle modifiche di mero coordinamento del testo della norma originaria di cui all’art. 23.

2. Anche in merito alle misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato di cui all’art. 26, la Legge di Conversione si limita a delle mere modifiche di coordinamento del testo, confermando consequenzialmente che il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva (come disposto dal certificato medico) debba essere equiparato ad assenza per malattia, nonché non computabile ai fini del periodo di comporto.

3. Per i lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 3, co.3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dal medico-legale attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie croniche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita ai sensi dell’articolo 3, co.1, della medesima legge, il periodo di assenza dal servizio sino al 30 aprile u.s. viene equiparato al ricovero ospedaliero.

4. Anche la nuova formulazione del testo dell’art. 39, così come emendato, incoraggia i datori di lavoro all’utilizzo del lavoro agile:

  • non più fino alla data del 30 aprile 2020, ma “Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”,
  • estendendo, con l’introduzione del co. 2-bis, l’applicazione di tale norma, anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.

5. Si è intervenuti con la modifica della rubrica dell’art. 46 “Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo” che ora rispetto alla precedente “Sospensione termini di impugnazione dei licenziamenti”, appare maggiormente coerente con il contenuto della norma. Alla stessa disposizione, al co. 1 è stato precisato che il divieto di licenziamento non si applica qualora il personale interessato sia impegnato nell’ambito di un appalto cessato e venga riassunto “a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

C. Nuove misure “in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare”.

1. È stato disposto che, fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica.

2. È stato previsto che nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, sino al 30 giugno 2020, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

3. È stato disposto che dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nei procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

◊◊◊◊

Lo studio legale De Luca & Partners rimane a disposizione per fornire ogni informazione necessaria a fronteggiare l’emergenza, nonché per elaborare le migliori strategie volte a minimizzare l’impatto della stessa sulla produttività aziendale.