Il Tribunale di Milano, in funzione del Giudice del Lavoro, con la sentenza n. 609/2017, è intervenuto sul tema della validità della sottoscrizione per accettazione della lettera di trasferimento. Nel caso di specie, un lavoratore adiva l’autorità giudiziaria affinché venisse dichiarato illegittimo il provvedimento di trasferimento adottato nei suoi confronti, poiché, a suo dire, avente carattere discriminatorio e comunque palesemente in contrasto con l’art. 2103 cod. civ. secondo cui il trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra per essere legittimo deve fondarsi su comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Tuttavia, come chiarito nella sentenza, la lettera di trasferimento era stata firmata dal lavoratore per “accettazione”, con ciò manifestando lo stesso il proprio consenso al mutamento della sede di lavoro. Come se non bastasse, secondo il Tribunale, essendo il dipendente componente del direttivo provinciale di una nota sigla sindacale e svolgendo attività sindacale “si deve presumere che conoscesse il significato della propria sottoscrizione”. Da quanto fin qui esposto consegue che per poter contestare la validità dell’accettazione è necessario addurre e dimostrare la configurabilità di un vizio del consenso.