Con la sentenza n. 20819 del 21 luglio 2021, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nel confermare la sentenza di merito, ha ritenuto discriminatoria la clausola acclusa al contratto di lavoro del personale di cabina degli aeromobili (intitolata “Estinzione del contratto”), impugnata dal sindacato di categoria. Ciò in quanto, la clausola in questione – contenuta nel CCNL irlandese applicato dall’azienda citata in giudizio ai propri dipendenti – è volta ad impedire interruzioni di lavoro e azioni sindacali collettive di qualsiasi tipo. Quanto detto, pena l’annullamento del contratto e la perdita di qualunque incremento retributivo o indennitario o di cambio turno. Secondo la Corte di Cassazione, la libertà sindacale è tutelata sia dalla Costituzione che dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, potendo costituire oggetto di “convinzioni personali”. E l’esercizio dei diritti riconducibili alla libertà sindacale è una delle possibili declinazioni delle “convizioni personali” che non possono costituire fattore di discriminazione. Inoltre, le Sezioni Unite hanno affermato che il sindacato, quando agisce, come nel caso di specie, iure proprio a tutela di interessi omogeni individuali di rilevanza generale può chiedere ed ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale. In considerazione di quanto sopra è stata confermata la condanna della società al risarcimento del danno non patrimoniale in favore dell’Organizzazione sindacale ricorrente, quantificato in appello in via equitativa in Euro 50.000, per comportamento antisindacale.