I Tribunali di Palermo e Roma, con opposte decisioni, intervengono sul valore, ai fini dell’interruzione dei termini di decadenza di cui all’art. 6, L. n. 604/1966, dell’impugnativa del licenziamento quale allegato trasmesso via pec, non firmato digitalmente dal lavoratore o dal difensore. Il Tribunale di Milano stabilisce che al termine di decadenza dell’impugnativa stragiudiziale del licenziamento si applica la sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale.

L’articolo a cura di Vittorio De Luca e Antonella Iacobellis si sofferma su due aspetti relativi all’impugnativa stragiudiziale del licenziamento:

  1. se l’impugnativa stragiudiziale del licenziamento come allegato – copia immagine dell’originale – trasmessa tramite posta elettronica certificata, non firmata digitalmente dal lavoratore e / o dal difensore, ha valore di atto che interrompe i termini di decadenza di cui all’art. 6 L. n. 604/1966. Sul punto, il Tribunale di Palermo ha stabilito che l’impugnativa stragiudiziale non firmata digitalmente dal lavoratore o dal difensore o priva di sottoscrizione autenticata da notaio non è in grado di interrompere i termini di decadenza. Contrariamente, il Tribunale di Roma ha affermato che la legge non richiede particolari formalità in merito all’impugnativa stragiudiziale del licenziamento pertanto anche un’impugnativa trasmessa come copia-immagine dell’originale è in grado di interrompere predetti termini di decadenza.
  2. Il Tribunale di Milano ha stabilito che la sospensione dei termini previsti dalla normativa emergenziale per fronteggiare il COVID-19 si applica anche al termine di decadenza di 60 giorni inerente all’impugnativa stragiudiziale di licenziamento ex art. 6 L. n. 604/1966.

Fonte: versione integrale pubblicata su Guida al lavoro de Il Sole 24 ore.