La Suprema Corte è intervenuta in merito alla fattispecie del distacco fittizio di dipendenti.

Distacco – Fittizia interposizione di manodopera – Truffa – Omissioni contributiva

È sanzionabile una società distaccante per distacco fittizio di dipendenti. Le sanzioni previste dalla Legge Biagi relative ad una legittima e corretta applicazione dell’istituto del distacco non vanno confuse con quelle del Codice Penale inerenti al reato di truffa ai danni dello stato. Nel caso di specie, il profitto del reato di truffa è consistito nel risparmio contributivo e previdenziale che la distaccante avrebbe conseguito tramite il fittizio distacco.

Con la sentenza n. 23291 del 15 luglio 2020, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha sanzionato una società distaccante per distacco fittizio di dipendenti e ha ribadito che non vanno confuse le sanzioni previste dalla Legge Biagi relative ad una legittima e corretta applicazione dell’istituto del distacco e quelle del Codice Penale inerenti al reato di truffa ai danni dello stato.

Che cosa si intende per distacco?

Ai sensi dell’art. 30, D. Lgs. n. 276/2003 il distacco costituisce quella fattispecie in cui «un datore di lavoro per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa».

Il distacco coinvolge, sotto il profilo soggettivo, tre parti:

  • il datore di lavoro distaccante, che rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore,
  • il lavoratore dipendente del distaccante,
  • il distaccatario, che utilizza la prestazione del dipendente,

e si considera legittimo se sussiste uno specifico interesse del datore di lavoro distaccante che deve persistere per tutta la durata del distacco che è temporaneo.

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Fonte: versione integrale pubblicata su Guida al lavoro de Il Sole 24 ore.