Patto di non concorrenza – Nullità del patto – Corrispettivo – Onerosità del patto – Determinazione/Determinabilità del corrispettivo

Corte di Cassazione, 1 marzo 2021, n. 5540

In riferimento al patto di non concorrenza stipulato con lavoratore subordinato, la semplice previsione dell’onerosità del patto esclude che, in caso di squilibrio economico delle prestazioni, possa applicarsi la sanzione estrema della nullità nel negozio, fatte salve le ipotesi di pattuizione di compensi simbolici o manifestamente iniqui o sproporzionati in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue possibilità di guadagno”.

Il fatto

La Corte di Appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado,

  • dichiarava la nullità del patto di non concorrenza stipulato tra la società e una lavoratrice,
  • condannava la società alla restituzione della somma versata in esecuzione della sentenza di prime cure,

così argomentando: “il patto in oggetto è nullo perché manca la determinazione o la determinabilità del corrispettivo riconosciuto a favore del lavoratore a fronte delle limitazioni professionali imposte dal datore di lavoro e per conseguente impossibilità, per il lavoratore e poi per il giudice, di verificare la sua congruità in relazione al sacrificio professionale richiesto”.

Sosteneva, infatti, il giudice territoriale che dalla lettura delle clausole del patto risultava evidente che non era stata prevista una durata minima del detto patto o la corresponsione a favore del lavoratore di un importo minimo garantito e predeterminato a priori nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

In breve, il patto era strutturato in maniera tale che, in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro, al dipendente non spettasse l’intero compenso cioè 18.000 euro lordi (6.000 euro lordi x 3 anni), ma solo quanto maturato durante l’anno o frazione dello stesso.

L’ammontare del compenso, quindi, non era fisso e neppure determinabile in base a parametri oggettivi, ma dipendente da una variabile legata alla durata del rapporto, il che determinava uno squilibrio tra le parti ed un assetto contrattuale sbilanciato a favore del datore di lavoro rendendo del tutto incongruo il corrispettivo stabilito e determinando pertanto la nullità del patto in esame.

La società avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione deducendo che la sentenza della corte di merito evidenziava un forte contrasto fra affermazioni inconciliabili, oltre che una motivazione obiettivamente incomprensibile. Resisteva con controricorso la lavoratrice.

La decisione della Corte di Cassazione

Per la Suprema Corte la censura del datore di lavoro risultava fondata e a sostegno della propria decisione, precisava quanto segue.

Il patto di non concorrenza – una fattispecie negoziale autonoma – dotata di una propria causa (Corte di Cassazione, sentenza n. 16489/2009) non è altro che un contratto a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive a fronte del quale:

  • il datore di lavoro si obbliga a corrispondere una somma di danaro o altre utilità al lavoratore e
  • quest’ultimo si obbliga, per il tempo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, a non svolgere attività concorrenziale con quella del datore (Corte di Cassazione, sentenza n. 2221/1988).

In quanto patto del tutto autonomo rispetto al contratto di lavoro, il corrispettivo ivi pattuito deve possedere i requisiti generali di determinatezza o determinabilità imposti dall’art. 1346 c.c. avuto riguardo all’oggetto della prestazione, pena la nullità dell’accordo.

Quali sono gli interessi sottesi al patto?

La clausola di non concorrenza è finalizzata salvaguardare l’imprenditore da qualsiasi “esportazione presso imprese concorrenti” del patrimonio immateriale dell’azienda, e, d’altro canto, a tutelare il lavoratore subordinato, affinché detta clausola non comprima eccessivamente le sue possibilità di poter indirizzare la propria attività lavorativa verso altre occupazioni, ritenute più convenienti (da ultimo, Corte di Cassazione, sentenza n. 9790/2020).

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