Con la nota n. 4833 del 5 giugno 2017, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti in sulla corretta applicazione del D.Lgs. n. 136/2016 in materia di distacco transnazionale. Con riferimento al concetto di “prestazione di servizi” il provvedimento chiarisce che in tale ampia locuzione – che presuppone l’espletamento di attività lavorative temporanee in favore di un destinatario situato sul territorio italiano (i.e. il distaccatario) ovvero di un’unità produttiva dell’azienda straniera distaccante presente in Italia ovvero presso un soggetto committente – rientrano gli appalti, i subappalti e, più in generale, gli accordi commerciali aventi ad oggetto lo scambio di servizi tra imprese stabilite in Paesi diversi. Quanto al concetto di un’unità produttiva dell’azienda straniera distaccante in Italia, l’Ispettorato ha precisato che deve trattarsi di un’unità avente un minimo di organizzazione di mezzi e/o persone e che costituisca dunque un centro di imputazione di rapporti e situazioni giuridiche riferibili al soggetto straniero. Secondo l’Ispettorato nell’ambito dei distacchi transnazionali genuini rientrano anche le ipotesi in cui i lavoratori stranieri vengono inviati in Italia presso una filiale del soggetto straniero distaccante oppure presso altro operatore economico (i.e. distaccatario) sito in Italia e, successivamente, siano impiegati sempre in Italia per l’esecuzione di un appalto presso un’altra azienda committente. Da ultimo, l’Ispettorato, da un lato, ha escluso dalla locuzione di “prestazioni transnazionali di servizi” le attività svolte presso stand temporanei allestiti nell’ambito di fiere, mostre e manifestazioni non potendo lo stand essere considerato quale unità produttiva, mentre dall’altro vi ha fatto rientrare le attività di montaggio e smontaggio degli stand.