La legge 3/2019, recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” (cd Decreto anticorruzione) ha ampliato l’elenco dei reati presupposti di cui all’art. 25 del D.lgs. 231/2001 inserendovi il reato di traffico di influenze illecite ex art. 346 -bis cod. pen. Quest’ultima disposizione punisce chiunque – sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio – indebitamente fa dare o promettere a sé o a terzo denaro od altre utilità. Ciò o come prezzo della propria mediazione illecita ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio in relazione al compimento di un atto contrario all’esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri. Reato integrabile, tra le altre ipotesi, qualora i soggetti destinatari siano membri della Commissione delle Comunità Europea, del Parlamento, della Corte di Giustizia, della Corte dei Conti e della Comunità Europea. In caso di integrazione del reato in questione, all’ente si applica la sanzione pecuniaria da un minimo di Euro 51.646 ad un massimo di Euro 309.874.