Il Tribunale di Lamezia Terme, con la sentenza del 14.01.2021, ha statuito che è possibile recedere unilateralmente da un accordo collettivo aziendale che non prevede scadenza, ma la parte che eccepisce detta circostanza è onerata dal fornire la relativa prova.

Più nel dettaglio, la sentenza afferma che, qualora il contratto collettivo di secondo livello non abbia un predeterminato termine di efficacia, non può vincolare per sempre i contraenti, potendo intervenire la sua estinzione mediante il recesso unilaterale di una delle parti, che risponde all’esigenza di evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio.

Quindi, il recesso può realizzarsi anche verbalmente o per fatti concludenti, ma in questo caso la parte che lo eccepisce è onerata, ex art. 2697, comma 2, c.c., della relativa prova.

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