Con l’ordinanza n. 32952 del 17 dicembre 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha affermato che la condanna definitiva per reati di stalking e maltrattamenti può legittimare il licenziamento per giusta causa, anche quando i fatti siano stati commessi al di fuori dell’ambito lavorativo.
Nel caso in esame, un operatore ecologico era stato licenziato dalla società datrice di lavoro a seguito di una condanna penale irrevocabile per stalking, lesioni personali aggravate e danneggiamento nei confronti dell’ex coniuge. La Corte d’Appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato illegittimo il recesso, ritenendo che i fatti contestati appartenessero esclusivamente alla sfera privata del lavoratore e non avessero inciso né sull’immagine dell’azienda né sull’esecuzione della prestazione lavorativa.

Secondo i giudici della Corte d’Appello, inoltre, le clausole del contratto collettivo applicabile avrebbero consentito il licenziamento soltanto in presenza di reati puniti con pene superiori a una determinata soglia o di condotte commesse nei luoghi di lavoro, condizioni che, nel caso in esame, non ricorrevano.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso della società, censurando l’impostazione seguita dalla Corte territoriale. In particolare, i giudici di legittimità hanno ribadito, richiamando un orientamento ormai consolidato, che una condotta illecita extra-lavorativa può assumere rilievo disciplinare in quanto il lavoratore è tenuto non solo all’esecuzione della prestazione lavorativa, ma anche al rispetto di obblighi accessori, tra cui quello di astenersi da comportamenti extralavorativi idonei a ledere gli interessi morali o materiali del datore di lavoro ovvero a compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso.
Particolare rilievo è stato attribuito all’interpretazione delle clausole del contratto collettivo. La Corte ha chiarito che l’elencazione delle ipotesi di giusta causa contenuta nei CCNL ha valore meramente esemplificativo e non limita l’applicazione della nozione legale di cui all’art. 2119 c.c. Infatti, le previsioni collettive costituiscono uno dei parametri di valutazione, ma non escludono che condotte diverse, purché gravi, possano giustificare il recesso.
Nel caso concreto, la Cassazione ha ritenuto erronea l’interpretazione che confinava la tutela della dignità della persona ai soli fatti commessi sul luogo di lavoro. Secondo i giudici di legittimità, una condotta caratterizzata da violenza abituale, sopraffazione fisica e psicologica e mancato rispetto dell’altrui dignità può riflettersi sull’affidabilità professionale del dipendente, soprattutto quando le mansioni comportino contatto con il pubblico e richiedano autocontrollo e correttezza nei rapporti interpersonali.
In tale prospettiva, la condanna penale definitiva per reati di stalking e maltrattamenti è stata ritenuta idonea a integrare una grave violazione degli obblighi contrattuali, tale da giustificare il licenziamento per giusta causa, indipendentemente dal fatto che la commissione avesse avuto luogo fuori dal contesto lavorativo.
In conclusione, la pronuncia riafferma che il lavoratore non è tenuto soltanto a fornire la prestazione lavorativa, ma anche a mantenere, dentro e fuori dall’azienda, comportamenti coerenti con i doveri di correttezza, buona fede e rispetto della dignità altrui. Le condotte extra-lavorative di particolare gravità, da cui è conseguita una condanna penale irrevocabile, possono compromettere irreversibilmente il rapporto fiduciario e legittimare il recesso datoriale.