Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 2652 dell’11 novembre 2022, è tornato ad occuparsi del tema della impugnabilità dei verbali di conciliazione, statuendo che in mancanza di una res litigiosa, i verbali non possono essere qualificati come patti transattivi, con conseguente possibile impugnazione delle rinunce ivi contenute.

I fatti di causa

In occasione della conclusione di un contratto di appalto, veniva riferito ai lavoratori ivi impiegati che, se avessero voluto continuare a prestare attività lavorativa a favore dell’appaltatore subentrante, avrebbero dovuto sottoscrivere un verbale di conciliazione in sede sindacale, dichiarando, ai sensi dell’art. 2113, comma 4, cod. civ., di non avere più nulla a pretendere in relazione al pregresso rapporto di lavoro.

I lavoratori sottoscrivevano tali verbali di conciliazione, rinunciando, tra l’altro, a rivendicazioni afferenti all’inquadramento superiore in base alle mansioni effettivamente espletate e al pagamento delle relative differenze retributive.

I lavoratori firmatari impugnavano i verbali sottoscritti, proponendo ricorso dinnanzi al giudice del lavoro al fine di ottenere l’annullamento degli stessi e, conseguentemente, l’accertamento del superiore livello di inquadramento contrattuale e la condanna della società al pagamento delle differenze retributive.

La sentenza del Tribunale di Milano

Il Tribunale di Milano, nell’accogliere il ricorso promosso dai lavoratori, accertava l’assenza della natura transattiva dei verbali di conciliazione impugnati e ciò in quanto gli accordi stipulati dalle parti risultavano privi dell’elemento essenziale di un accordo transattivo, ovverosia la res litigiosa.

Ed infatti, ai sensi dell’art. 1965 c.c., la transazione è definita come il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.

Dalla lettura di tale disposizione emerge, dunque, che la causa tipica della transazione è quella di risolvere o evitare una lite, con reciproche concessioni dei contendenti.

Conseguentemente, il Tribunale meneghino, sulla base di tali principi pure confermati dalla giurisprudenza di legittimità (ex pluris: Cass. n. 8917/2016), ha accertato che, non emergendo in alcun modo la c.d. res litigiosa negli accordi sottoscritti dai ricorrenti, tali accordi “non possono essere qualificati come patti transattivi, ma semplicemente come atti di finale regolazione del rapporto, senza nessuna preclusione per l’instaurazione di un giudizio”.

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La “battaglia” sulla natura del rapporto di lavoro dei cd. riders nell’era della “gig economy” continua. A distanza di pochi mesi dalla sentenza con la quale il Tribunale di Torino ha stabilito che sei ciclo-fattorini “rider” di Foodora non possono considerarsi lavoratori subordinati, il Tribunale di Milano si è pronunciato lo scorso 4 luglio su un caso analogo, rigettando il ricorso di un ex-rider che rivendicava un rapporto di lavoro subordinato nei confronti di un’altra società del settore della distribuzione cibo. Le motivazioni della sentenza non sono ancora state depositate, e si attende quindi di conoscere se le stesse saranno in linea con quanto già sostenuto nella precedente pronuncia torinese. In quel caso, lo ricordiamo, il rapporto veniva qualificato come collaborazione autonoma, in quanto i fattorini di Foodora non avevano l’obbligo di effettuare la prestazione lavorativa e non erano sottoposti al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro. Difatti, per escludere la subordinazione hanno assunto rilevanza le concrete modalità di svolgimento di questa particolare tipologia di rapporto di lavoro gestito attraverso una piattaforma digitale e un applicativo per smartphone. La vicenda in questi giorni è divenuta oggetto di un più ampio dibattito politico e sindacale tanto che il 18 luglio 2018 è stata sottoscritta la prima intesa relativa al trattamento economico e normativo riferito ai riders. Ciò è avvenuto con una intesa sottoscritta da Confetra, Fedit, Assologistica, Federspedi, Confartigianato trasporti, Fita – CNA, Filt CGIL, Fit CISL e Uiltrasporti all’interno del CCNL della logistica.