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Corte di Cassazione: in assenza di una norma specifica, la forma del contratto collettivo aziendale è libera (Newsletter Norme & Tributi n. 149 Camera di Commercio Italo-Germanica – Vittorio De Luca, Elena Cannone)

Categorie: DLP Insights, Pubblicazioni | Tag: contratto collettivo aziendale, relazioni industriali

31 Mar 2021

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3542, pubblicata l’11 febbraio 2021, ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale – in mancanza di norme che prevedano per i contratti collettivi la forma scritta e in applicazione del prinicipio della libertà di forma – un accordo aziendale è valido anche se non è stipulato per iscritto. L’accordo può, dunque, realizzarsi anche verbalmente o per fatti concludenti. Dal principio della libertà di forma e da quello per cui sono di stretta interpretazione le previsioni che determinati contratti o accordi devono essere posti in essere con una forma particolare, discende che la medesima libertà debba “essere ravvisata riguardo agli atti (…) risolutori, come il mutuo dissenso (….) o il recesso unilaterale (o disdetta)”. E, una volta stabilita la libertà di forma, grava sulla parte che eccepisce l’avvenuto recesso unilaterale dal contratto collettivo aziendale l’onere della prova. Ciò significa che la parte eccipiente è gravata dell’onere di dimostrare sia l’esistenza di una effettiva disdetta verbale espressa sia il carattere meramente confermativo di una eventuale successiva comunicazione. Secondo la Corte di Cassazione la disdetta può essere dimostrata anche con una prova dichiarativa. Non vi sono, a parere della stessa, ostacoli normativi alla possibilità di una prova testimoniale sia perché nel processo del lavoro non si applicano i limiti di prova testimoniale previsti dal codice civile per i contratti sia perché tali limiti non sono riferibili agli atti unilaterali.

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