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Costituisce condotta antisindacale disdettare unilateralmente il contratto integrativo aziendale (Newsletter Norme & Tributi n. 162 Camera di Commercio Italo-Germanica – Vittorio De Luca, Elena Cannone)

Categorie: DLP Insights, Pubblicazioni | Tag: condotta antisindacale, relazioni industriali

30 Set 2022

Il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 25 aprile 2022, ha dichiarato antisindacale la condotta di una emittente costituita dalla disdetta unilaterale, ante tempus e con effetto immediato, della parte economica dell’Accordo Integrativo aziendale, decorrente (nel caso di specie) dal 1°giugno 2019 al 31 marzo 2023 che avrebbe dovuto rinnovarsi di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti, con preavviso di 6 mesi. Tale Accordo disciplinava anche una serie di emolumenti, tra cui il Terzo Elemento e il Superminimo e la mensa, ed era stato integrato nel febbraio 2020 con la previsione per cui detti emolumenti sarebbero stati erogati negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 a determinate scadenze al personale che avesse pianificato, in ciascuno di essi, la fruizione di tutte le ferie correnti e di parte delle ferie pregresse. Secondo il Tribunale, la pretesa dell’emittente di non applicare più la parte economica dell’Accordo e di non corrispondere più gli emolumenti in questione, fondata sulla generica carenza di pianificazione delle ferie correnti e pregresse, da parte di alcuni dipendenti, è “radicalmente illegittima”. A parere del Tribunale, non vi è alcuna norma pattizia o condotta dei lavoratore, che possa legittimare o giustificare tale disdetta. Il Recesso operato dall’emittente “vulnera l’immagine e la credibilità del sindacato negoziatore degli accordi, poi disattesi”.

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