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E’ antisidacale la decisione di cessare l’attività di impresa senza un confronto con le OO.SS. (Newsletter Norme & Tributi n. 154 Camera di Commercio Italo-Germanica – Vittorio De Luca, Elena Cannone)

Categorie: DLP Insights, Pubblicazioni | Tag: relazioni sindacali

28 Ott 2021

Con decreto dello scorso 20 settembre, il Tribunale di Firenze ha accolto il ricorso presentato dalla Fiom CIGL della Provincia di Firenze (il “Sindacato”) avverso la condotta tenuta da un’azienda nell’ambito della procedura ex Legge 223/1991 che ha portato al licenziamento dei 422 dipendenti. Secondo il giudice, il Sindacato ha avuto notizia della volontà dell’azienda di cessare definitivamente l’attività produttiva, con conseguente necessaria cessazione di tutti i contratti di lavoro in essere, solo a seguito della ricezione della lettera di avvio della procedura di licenziamento di collettivo. Ciò in violazione degli obblighi di informazione previsti dagli artt. 9 e 10 del CCNL Metalmeccanici applicato nonché dall’accordo di secondo livello. Il Sindacato, secondo il giudice, è stato messo davanti al fatto compiuto e privato della facoltà di intervenire sull’iter di formazione della decisione datoriale, “nell’ambito del democratico e costruttivo confronto che dovrebbe caratterizzare le posizioni delle parti”. La rimozione degli effetti di tale comportamento antisindacale, non può che implicare, secondo il giudice, l’obbligo per l’azienda di (i) rinnovare correttamente l’informativa omessa e, quale ulteriore e necessitata conseguenza, (ii) revoca del procedimento ex L. n. 223/91. Pertanto il Tribunale ha ordinato alla società di: (i) revocare la lettera di apertura della procedura; (ii) porre in essere le procedure di consultazione e confronto  previste dal CCNL e dall’accordo aziendale; (iii) pubblicare il testo del decreto sui principali quotidiani nazionali e (iv) pagare le spese di lite in favore del Sindacato.

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