La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4757 del 10 marzo 2015, ha stabilito che il licenziamento per inidoneità sopravvenuta del lavoratore allo svolgimento delle mansioni è illegittimo se, da un lato, lo stesso è giustificato dal solo accertamento compiuto dal medico competente e non anche da quello della commissione sanitaria territorialmente competente e, dall’altro, il datore di lavoro non ha provato l’impossibilità di adibire il dipendente ad altre mansioni all’interno dell’azienda.