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Corte di Cassazione: sanzioni in caso di conversione di un contratto di somministrazione a tempo determinato (Il Sole 24 ore, 9 Settembre 2014, pag. 40)

12 Set 2014
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18861 dell’8 settembre 2014, ha chiarito che l’apparato sanzionatorio di cui all’art. 32, comma 5, L. n. 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro), oltre che ai casi di conversione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato in uno indeterminato, si estende anche al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato. In ragione di ciò, pertanto, in caso di conversione di un contratto interinale a tempo determinato in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il datore di lavoro viene condannato a versare un indennizzo risarcitorio al lavoratore in misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Secondo la Cassazione, infatti, la nozione utilizzata dal legislatore nel Collegato Lavoro non è limitata al contratto a termine classico, ma ricomprende le altre forme contrattuali che si concretano in una prestazione di lavoro temporanea.

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