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Norme tributarie soggette ai principi generali dell’ordinamento giuridico (Corte di Cassazione n. 2221/2011)

29 Apr 2011
La Corte di cassazione ha affermato – contrariamente ai propri precedenti giurisprudenziali nonché a quelli della Corte Costituzionale –  che i principi generali dell’ordinamento costituiscono la guida nell’interpretazione delle norme tributarie, mentre i principi del cd. “Statuto del Contribuente” (L. n. 212/2000), seppur dotati di funzione attuativa rispetto ai principi prima citati, non hanno rango superiore alle leggi ordinarie.

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