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Obbligo di repêchage nelle imprese collegate: l’onere della prova grava sul datore di lavoro

30 Gen 2017

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 160 del 5 gennaio 2017, è tornata a pronunciarsi sull’obbligo di repêchage nelle imprese collegate. Nel caso di specie un lavoratore veniva licenziato per giustificato motivo oggettivo da una società controllata all’80% da un’altra, senza offrirgli alcuna possibilità di repêchage. Avverso il licenziamento il lavoratore si rivolgeva al Tribunale per ottenere il riconoscimento di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro e l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento espulsivo irrogato con la conseguente condanna in solido delle due società, per mancato assolvimento dell’obbligo di repêchage. Il Tribunale adito, così come la Corte d’Appello territorialmente competente, nel rigettare l’eccezione del dipendente, avevano affermato che gravava sul lavoratore l’onere di provare quegli indici indispensabili ai fini del riconoscimento del centro unico di imputazione, quali l’integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo, il coordinamento tecnico amministrativo e finanziario ecc. Il lavoratore ricorreva quindi in Cassazione. Secondo la Suprema Corte i giudici di merito avevano mancato di considerare due elementi, tra cui il chiaro collegamento tra le due società in ragione del quale l’individuazione del personale eccedentario avrebbe dovuto estendersi all’intero gruppo societario.  E in ogni caso, a parere della Cassazione, grava interamente in capo al datore di lavoro, in virtù del principio di vicinanza della prova, l’onere probatorio relativo all’assolvimento dell’obbligo di repêchage.

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