Il giudice d’appello può acquisire documenti extra deposito (Il Quotidiano del lavoro de Il Sole 24 Ore, 12 maggio 2021 – Vittorio De Luca, Marco Giangrande)

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12 Mag 2021

Il giudice d’appello può acquisire nuovi documenti. Con l’ordinanza 11068/2021, la Corte di cassazione si è espressa in merito alla violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 414 numeri 4 e 5 e dell’articolo 420, comma 1 del Codice di procedura civile, in relazione all’articolo 360, comma 1, numero 3 dello stesso Codice, per avere la Corte di appello di Catania ritenuto ammissibile la produzione di un documento (nello specifico, la sentenza del Tribunale di Catania sulla quale si fonda l’eccezione di giudicato), all’udienza di comparizione e, quindi, fuori termine, senza che il ricorrente abbia dato prova dell’esistenza di gravi motivi e senza autorizzazione del giudice.

Una delle caratteristiche fondamentali del processo del lavoro consiste in un impegno particolarmente incisivo della tecnica delle preclusioni, che impone a entrambe le parti del processo di esporre nel primo scritto di primo grado tutte le rispettive domande, eccezioni, richieste di prova e produzioni documentali, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o, dall’evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso e alla memoria di costituzione. Per il giudizio di appello, l’articolo 437, comma 2, del Codice di procedura civile dispone che «non sono ammessi nuovi mezzi di prova tranne il giuramento estimatorio, salvo che il collegio, anche d’ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa».

Stando all’ordinanza in commento, il giudice deve vagliare l’ammissibilità di nuovi documenti prodotti in appello sotto il profilo della rilevanza degli stessi in termini di indispensabilità ai fini della decisione, con una valutazione sulla potenziale idoneità dimostrativa in rapporto al thema probandum, con riferimento allo sviluppo assunto dall’intero processo.

Pertanto, il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti non osta all’ammissione d’ufficio delle prove, trattandosi di un potere volto a superare i dubbi residuati dalle risultanze di causa, acquisite ritualmente agli atti del giudizio di primo grado. La nuova prova, disposta d’ufficio, è funzionale al solo fondamentale approfondimento degli elementi già presenti nella realtà del processo. Non si pone, di conseguenza, una questione di decadenza o di preclusione processuale incombente sulle parti.

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