Illegittima la produzione in giudizio di registrazioni audio effettuate da terzi (Norme & Tributi Plus Diritto – Il Sole 24 Ore, 22 dicembre 2021 – Alberto De Luca, Valentino Biasi)

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22 Dic 2021

Con sentenza n. 2286 del 3 dicembre 2021, il Tribunale di Venezia, Sez. II Civile, si è pronunciato in merito alla legittimità della produzione in giudizio a scopi probatori di una registrazione audio effettuata da un soggetto terzo. Nello specifico, due delle tre parti convenute nel processo dinanzi al Tribunale di Venezia, avevano prodotto – nelle rispettive cause di lavoro contro il loro (medesimo) datore – la registrazione dell’audio di una riunione di lavoro, tenutasi due anni prima, in loro assenza ed effettuata da un collega.

In primo luogo, il Tribunale di Venezia ha confermato che, per dirimere la controversia, si dovesse necessariamente applicare il Regolamento UE n. 2016/679 (il c.d. GDPR) tenuto conto che la registrazione audio (a) costituisce un trattamento automatizzato di dati personali e (b) nel caso di specie non rappresentava un trattamento effettuato da persona fisica per attività esclusivamente personali – che, al contrario, avrebbero escluso applicazione della citata normativa europea – in quanto connessa “con un’attività commerciale o professionale” come previsto dal Considerando n. 18 del GDPR.

Assodato che la registrazione audio costituisse un trattamento di dati assoggettato alla normativa in materia di privacy, il Tribunale si è quindi concentrato sulla verifica della legittimità di tale trattamento ai sensi dell’art. 5 del GDPR precisando che, nel caso di specie, il trattamento avrebbe dovuto essere eseguito dall’interessato per tutelare la propria posizione all’interno dell’azienda, nonché per precostituirsi un mezzo di prova, ferma restando la pertinenza della registrazione alla tesi difensiva e la sua non eccedenza rispetto alle relative finalità che, come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., Sez. Lavoro, sentenza n. 12534/2019). La liceità del trattamento dei dati si fonda infatti proprio sull’esistenza del legittimo e attuale interesse all’accertamento e/o all’esercizio di un proprio diritto in assenza del quale il trattamento deve ritenersi illecito. A tal fine, incombe sul soggetto che abbia effettuato il trattamento dei dati dimostrare la sussistenza di un contesto litigioso e/o di un pregiudizio subito tale da averlo indotto ad intraprendere il citato trattamento per la tutela del proprio legittimo e cogente interesse.

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