La direttiva Trasparenza si applica anche ai rapporti di collaborazione (Il Quotidiano del Lavoro de Il Sole 24 Ore, 11 luglio 2022 – Vittorio De Luca, Alessandra Zilla)

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11 Lug 2022

I nuovi obblighi di comunicazione ai lavoratori che entreranno in vigore con il recepimento della direttiva Trasparenza (2019/1152) si applicano anche ai rapporti di collaborazione con prestazione prevalentemente personale, alle collaborazioni coordinate e continuative, ai contratti di prestazione occasionale e nell’ambito dei rapporti di lavoro somministrato

Nuovi obblighi in arrivo per i datori di lavoro e i committenti con il recepimento della direttiva Trasparenza, la 2019/1152. Le novità sono contenute nello schema di decreto legislativo approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri lo scorso 22 giugno e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, per l’entrata in vigore.
Modificando la normativa attuale, rappresentata dal decreto legislativo 152/1997, vengono introdotti, tra l’altro, nuovi obblighi informativi a carico del datore di lavoro che troveranno applicazione nei confronti dei nuovi assunti, nonché, se richiesto dal lavoratore, anche con riferimento ai rapporti già in corso.

Le informazioni da fornire ai lavoratori

Oltre alle informazioni tipiche del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la tipologia contrattuale, il nome del datore di lavoro, la sede, la data di inizio e fine del rapporto, l’eventuale periodo di prova, l’inquadramento del lavoratore), il datore di lavoro dovrà comunicare al lavoratore informazioni che, sino a oggi, erano solitamente fornite tramite un semplice rinvio al contratto collettivo nazionale o alla normativa applicabile. Un rinvio che rendeva senza dubbio il contratto di lavoro più snello e malleabile, anche in relazione alle eventuali e successive modifiche della contrattazione collettiva. Con l’entrata in vigore del decreto, il mero rinvio al contratto collettivo non sarà quindi più sufficiente e sarà necessaria una dettagliata elencazione di clausole e previsioni. Si pensi, a tal proposito, alla durata delle ferie e degli eventuali ulteriori congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore, alla durata del periodo di preavviso e alla relativa procedura in caso di licenziamento o dimissioni…

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