L’autocertificazione per l’ingresso di lavoratori stranieri

Categorie: DLP Insights, Normativa, News | Tag: diritto dell'immigrazione, lavoratori stranieri, diritto del lavoro

03 Ott 2023

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dello scorso 6 luglio sono state disciplinate le linee guida per la pianificazione dei flussi d’ingresso per il triennio 2023-2025.

Tale decreto stabilisce i criteri per determinare i nuovi flussi, fissando una quota triennale di 452.000 ingressi per ragioni di lavoro subordinato (stagionale e non), e per il lavoro autonomo destinati agli stranieri residenti all’estero. Di questi, 136.000 sono previsti per il 2023, 151.000 per il 2024 e 165.000 per il 2025. Inoltre, è prevista una quota triennale di 28.500 ingressi per colf e badanti (9.500 per ciascun anno).

Inoltre, il decreto stabilisce anche i termini per la presentazione delle richieste di nullaosta relative alle nuove quote.

Riguardo alle modalità di applicazione, il dpcm impone la necessità di condurre una ricerca di personale in Italia prima di avanzare una richiesta di nullaosta per l’ingresso di extracomunitari. La definizione di “indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale” e le relative ragioni saranno oggetto di una circolare ministeriale che sarà emanata dai Ministeri del Lavoro, del Turismo, dell’Interno, degli Affari Esteri e dell’Agricoltura. In ogni caso, il datore di lavoro dovrà autocertificare, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la ragione che giustificherebbero l’indisponibilità a ricopre la medesima posizione da parte di un lavoratore già presente sul territorio nazionale.

Non appena il decreto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sarà possibile definire i termini per la presentazione delle richieste di nullaosta relative alle nuove quote per l’anno 2023.

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